ACCORDO AGRICOLO ACCORDO AGRICOLO E SICUREZZA ALIMENTARE
DI COSA SI TRATTA
Nel 1999 la Svizzera e l’UE hanno concluso un accordo agricolo (AA). L’obiettivo di questo accordo, tuttora in vigore, è rafforzare le relazioni di libero scambio tra le parti migliorando l’accesso al mercato per i prodotti agricoli dell’altra parte (Fedlex, art. 1, cpv. 1). L’Accordo agricolo del 1999 verrebbe suddiviso, nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE, in una parte agricola e una parte dedicata alla sicurezza alimentare. La parte agricola comprenderebbe, ad esempio, il commercio di formaggi e vini, mentre quella dedicata alla sicurezza alimentare riguarderebbe le sementi e i mangimi.
Gli allegati della sezione agricola verrebbero ora adeguati al diritto dell’UE mediante il metodo dell’equivalenza, in modo tale da perseguire gli obiettivi da esso stabiliti e da avere lo stesso effetto. Non si tratterebbe di un’armonizzazione della politica agricola tra l’UE e la Svizzera; la sovranità della politica agricola, con le attuali norme doganali, compresi i contingenti doganali e le relative modalità di gestione, rimarrebbe intatta. Rimarrebbero inoltre in vigore la moratoria sugli alimenti geneticamente modificati e gli elevati standard in materia di benessere degli animali (Messaggio, pag. 551).
Inoltre, verrebbe istituito un tribunale arbitrale con la possibilità di adottare misure compensative. Rispetto alle misure compensative che verrebbero adottate in caso di «violazione» di altri accordi relativi al mercato interno, la parte agricola sarebbe protetta (scheda informativa del 13 marzo 2026). Poiché nel settore agricolo il diritto dell’UE non verrebbe integrato direttamente nel diritto svizzero, ma il diritto svizzero verrebbe adeguato mediante il metodo dell’equivalenza, tale tribunale arbitrale non sarebbe direttamente soggetto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) per quanto riguarda l’interpretazione delle leggi (Protocollo di modifica LwA, Protocollo sul tribunale arbitrale, art. I.5, cpv. 2).
La parte relativa alla sicurezza alimentare sarebbe soggetta al recepimento dinamico. In tal caso, il diritto dell’UE verrebbe integrato direttamente nell’ordinamento giuridico svizzero. In caso di divergenze, si potrebbe ricorrere al tribunale arbitrale. La competenza interpretativa spetterebbe alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Messaggio, pag. 818). In caso di controversie relative alla parte sulla sicurezza alimentare, potrebbero essere imposte misure compensative per l’intero Accordo agricolo – anche per la parte agricola (Protocollo di modifica dell’Accordo agricolo, art. 7b). Di conseguenza, la parte agricola è indirettamente interessata dalla competenza interpretativa della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), sebbene il tribunale arbitrale della parte agricola non sia soggetto alla CGUE (Messaggio, pag. 549). Inoltre, nell’ambito del protocollo sulla sicurezza alimentare possono essere adottate misure compensative anche in caso di violazione di un altro accordo relativo al mercato interno (Protocollo sulla sicurezza alimentare, art. 21).
Con il nuovo Accordo sull’agricoltura, la Svizzera otterrebbe l’accesso al sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (European Rapid Alert System for Food and Feed, RASF), al sistema di sorveglianza fitosanitaria (EUROPHYT), alla piattaforma online per la sanità e la protezione fitosanitaria (TRACES), al sistema di informazione sulle epizoozie (ADIS) e anche all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornisce informazioni sui rischi lungo la filiera alimentare (Messaggio, pag. 828). La Svizzera dovrebbe versare a ciascuna di queste agenzie e sistemi di sorveglianza una quota di partecipazione e un contributo operativo. La chiave di ripartizione dei contributi si basa sul rapporto tra il PIL della Svizzera e il PIL dell’UE a prezzi di mercato. La quota di partecipazione ammonta al 4% del contributo operativo calcolato di volta in volta (Protocollo sulla sicurezza alimentare, art. 9).
UTILE SAPERE
Nella parte agricola, dell’accordo agricolo del 1999 rimarrebbero in vigore solo gli allegati 1-3 relativi alle concessioni tariffarie e al commercio di formaggi, l’allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, l’allegato 8 relativo alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate a base di vino, l’allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari provenienti da agricoltura biologica, l’allegato 10 relativo al riconoscimento del controllo di conformità alle norme di commercializzazione per frutta e verdura fresca e l’allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari.
Nella sezione dedicata alla sicurezza alimentare, gli allegati 4 relativo alla fitosanità, 5 relativo ai mangimi, 6 relativo alle sementi e 11 relativo alle questioni veterinarie sarebbero ora disciplinati separatamente nel «Protocollo sulla sicurezza alimentare» (scheda informativa del 13 marzo 2026). Il Protocollo sulla sicurezza alimentare era suddiviso in cinque parti. Comprendeva due allegati e due appendici (Messaggio, pag. 823).
La nuova LwA avrebbe aumentato la burocrazia nell’amministrazione federale. Per alcune aziende sarebbero previsti obblighi di registrazione e autorizzazione che non esistono nel diritto svizzero (Messaggio, pag. 891). Anche nell’acquacoltura e nell’allevamento avicolo verrebbero introdotti nuovi obblighi di autorizzazione (Messaggio, pag. 947).
Per la revisione e l’adeguamento del diritto svizzero, inizialmente si dovrebbe prevedere un notevole dispendio di risorse umane: sarebbero previsti 16 posti equivalenti a tempo pieno in più. Secondo il messaggio, sembra difficile stimare il fabbisogno di personale: «A causa dell’elevato numero di ordinanze interessate e del fatto che in Svizzera la procedura di attuazione e i contenuti sono ancora in fase di elaborazione, allo stato attuale non è possibile quantificare con esattezza il fabbisogno aggiuntivo di risorse umane per l’attuazione delle leggi e delle ordinanze relative alle derrate alimentari e ai prodotti fitosanitari. Ciò sarà possibile solo dopo che tutte le ordinanze interessate saranno state completamente rielaborate. Lo stesso vale per l’attuazione delle leggi e delle ordinanze in materia di epizoozie. Il fabbisogno effettivo di risorse potrà essere quantificato solo dopo che le ordinanze in questione saranno state sottoposte a una revisione totale. Poiché già oggi esiste uno spazio veterinario comune europeo, l’eventuale fabbisogno supplementare dovrebbe tuttavia risultare inferiore.» (Messaggio, pag. 954) Ulteriori oneri in termini di personale e risorse finanziarie derivano dal «decision shaping» (Messaggio, pag. 829), qualora gli esperti svizzeri potessero collaborare all’elaborazione degli atti giuridici dell’UE all’interno della Commissione europea e partecipare regolarmente alle riunioni in loco. Anche la collaborazione di esperti presso l’EFSA (Messaggio, pag. 954) comporterebbe un onere aggiuntivo in termini di personale.
Il 21 aprile 2026 l’UE ha allentato le norme in materia di ingegneria genetica per l’applicazione della tecnologia CRISPR. In questo contesto, le «forbici genetiche» possono intervenire direttamente nel patrimonio genetico di piante, animali e anche esseri umani, modificandone il genoma. Se l’intervento sulle piante è minimo, queste vengono trattate nell’UE come normali varietà ottenute tramite selezione. A tal fine non sono più necessarie autorizzazioni speciali, per cui gli alimenti potrebbero arrivare nei supermercati svizzeri senza etichettatura. La Svizzera ha un divieto di coltivazione fino al 2030 (SSR).
CONTESTO
Nel 2024 le esportazioni e le importazioni della Svizzera aumentano. Le esportazioni agricole ammontano complessivamente a 10,675 miliardi di CHF, mentre le importazioni raggiungono i 15,471 miliardi di CHF. Di conseguenza, nel 2024 la bilancia commerciale agricola registra un peggioramento del 10,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un minimo storico (Ufficio federale dell’agricoltura). Gli scambi con l’UE rappresentano il 64 per cento – un mercato da 16 miliardi. Il 51% delle esportazioni agricole svizzere è destinato all’UE e il 73% di quelle dall’UE alla Svizzera (UDSC). L’UE presenta un disavanzo della bilancia commerciale nei confronti della Svizzera.
Il 16 settembre 2025 Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay firmano l’accordo del Mercosur con gli Stati dell’AELS, tra cui Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera. Con 270 milioni di abitanti, questo mercato è promettente per l’economia delle esportazioni, secondo quanto affermato dal Consiglio federale nel suo messaggio del 25 febbraio 2026. Le Camere federali si pronunceranno in merito nella sessione estiva o autunnale del 2026 (SECO e ADMIN).
Il 9 gennaio 2026 anche il Consiglio dell’UE approva la firma di due accordi con il Mercosur. Questi vengono firmati il 17 gennaio 2026 da Ursula von der Leyen, nonostante le resistenze di alcuni paesi, in primis la Francia. Gli accordi dovrebbero entrare in vigore in via provvisoria nel maggio 2026, prima ancora che la Corte di giustizia dell’Unione europea li abbia esaminati. L’obiettivo è quello di creare una delle più grandi zone di libero scambio al mondo. I principali critici in Europa parlano di un «atto di violenza democratica» e di «disprezzo per l’agricoltura». Essi vedono nelle importazioni a basso costo dal Sudamerica una minaccia esistenziale (SSR).
DIBATTITO POLITICO
Nel messaggio, il Consiglio federale affronta la controversia relativa alle due parti dell’Accordo agricolo come segue: «Non sono state apportate modifiche agli allegati esistenti della parte agricola dell’Accordo agricolo. Questi continueranno a funzionare anche in futuro e saranno aggiornati come finora.» (Messaggio, pag. 549) A questa affermazione gli oppositori ribattono che nella parte principale dell’Accordo agricolo attualmente in vigore sarebbero state apportate delle modifiche. Criticano in particolare l’introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie e la possibilità di adottare misure compensative nella parte agricola. In relazione al protocollo sulla sicurezza alimentare, viene inoltre denunciata una perdita di sovranità e, di conseguenza, un indebolimento generale dell’agricoltura svizzera e una minaccia alla sicurezza alimentare (Messaggio, pag. 552).
Christof Dietler, della Comunità d’interessi «Settore Agroalimentare», esprime un giudizio positivo sull’accordo contenuto nel pacchetto Svizzera-UE. Secondo lui, la Svizzera non otterrà mai più condizioni così vantaggiose come quelle previste dagli Accordi bilaterali I e II e il nuovo pacchetto Svizzera-UE le garantirebbe (Swissinfo).
Per l’associazione «Economiesuisse», gli agricoltori svizzeri hanno davanti a sé «un accordo per loro vantaggioso». Nella loro verifica dei fatti scrivono che l’accordo non avrebbe ripercussioni né sulla politica ambientale, climatica, paesaggistica o alimentare della Svizzera, né sulla tassazione dei prodotti agricoli. In sintesi, scrivono: «L’accordo agricolo è quindi escluso dal principio del recepimento dinamico e le misure compensative sono possibili solo in caso di violazione dell’accordo agricolo, compresa la parte relativa alla sicurezza alimentare» (Economiesuisse). Questa affermazione non è sufficientemente precisa. A tal proposito, la scheda informativa del Consiglio federale del 13 marzo 2026 recita: «L’accordo agricolo del 1999 sarà in futuro suddiviso in due parti. Una parte agricola, che non è soggetta al recepimento dinamico, e una parte relativa alla sicurezza alimentare, che d’ora in poi sarà disciplinata da un protocollo sulla sicurezza alimentare e sarà soggetta al recepimento dinamico.» Sono inoltre possibili misure compensative nella parte relativa alla sicurezza alimentare qualora venissero violati altri accordi del pacchetto Svizzera-UE.
Come per tutti gli accordi, anche nel caso dell’Accordo agricolo il dibattito politico verte sugli elementi istituzionali. La questione è fino a che punto la Svizzera possa mantenere la propria sovranità, adeguarsi unilateralmente alle direttive dell’UE o addirittura sottomettersi ad esse. Ne è un esempio la risposta alla consultazione dell’Unione dei contadini svizzeri (UCS). Quest’ultima sostiene in linea di principio la via bilaterale e ritiene che non vi siano «alternative» a un «percorso bilaterale» (SSR). Riguardo al nuovo Accordo agricolo, l’USC si esprime in modo piuttosto critico. Valuta positivamente il fatto che la parte agricola sia stata esclusa dalle misure compensative previste da altri accordi e che non sia soggetta all’adozione dinamica della normativa. Considera invece critica l’adozione dinamica della normativa nella parte relativa alla sicurezza alimentare, che minaccerebbe la sovranità alimentare della Svizzera. In questa parte sarebbero possibili anche misure compensative a causa della violazione di altri accordi. I contributi di promozione, i sostegni al mercato e gli aiuti agli investimenti andrebbero intesi come «strumenti per la tutela di beni pubblici e costituzionalmente garantiti» e non come distorsioni della concorrenza (UCS). L’Unione dei contadini non ha ancora assunto una posizione politica definitiva, ma attende la conclusione del dibattito parlamentare (SSR). Chiede inoltre la doppia maggioranza e un referendum sul pacchetto di accordi Svizzera-UE.
Nell’estate del 2025 è scoppiata una polemica sulla questione della misura in cui gli ispettori dell’UE potrebbero accedere alle stalle svizzere (Nebelspalter). Le preoccupazioni si basano sul diritto di controllo dell’UE, secondo cui, nell’ambito degli audit, devono essere effettuati controlli di sistema in loco. Si tratta di verifiche volte ad accertare come la Svizzera organizzi e attui i propri controlli. A ciò ha replicato Michael Beer, vicedirettore dell’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie (USAV), in un’intervista (Aargauerzeitung) e il Consiglio federale nel messaggio: Tali audit da parte di ispettori stranieri sono già prassi comune ai sensi dell’attuale legge sull’agricoltura. Inoltre, anche le autorità cinesi e statunitensi effettuano controlli in Svizzera.
Anche Leo Müller, consigliere nazionale del Partito di Centro, si esprime con cautela sulle pagine dello «Schweizer Bauer», poiché sarebbero soggette al diritto dell’UE anche aziende che non esportano affatto i propri prodotti («Schweizer Bauer»).
PROTOCOLLO DI MODIFICA
La Confederazione Svizzera,
di seguito «Svizzera»,
e
l’Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,
di seguito denominate «le Parti»,
tenendo conto che l’obiettivo dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 1999¹ (di seguito «accordo»), è quello di rafforzare le relazioni di libero scambio tra le Parti migliorando l’accesso al mercato dei prodotti agricoli dell’altra Parte,
tenendo conto della sovranità delle Parti in materia di politica agricola,
consapevoli della necessità di modificare l’accordo a seguito dell’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare mediante il protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativo all’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito «Protocollo per l’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare»), che copre determinati settori finora disciplinati dall’accordo,
consapevoli della necessità di adeguare le disposizioni istituzionali dell’accordo, di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e di garantirne la coerenza con lo spazio comune di sicurezza alimentare,
ribadendo che l’accordo dovrebbe basarsi sui principi di uguaglianza, reciprocità e equilibrio generale dei vantaggi, nonché dei diritti e degli obblighi delle parti nei settori disciplinati dall’accordo,
tenendo conto del nesso diretto tra l’accordo e gli altri sei accordi conclusi tra la Comunità europea e la Svizzera, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999
ribadendo il nesso diretto tra l’accordo e lo spazio comune di sicurezza alimentare istituito dal protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare, con il quale l’accordo forma un insieme coerente,
hanno convenuto quanto segue:
(…)
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
1. È istituito un comitato misto per l’agricoltura. Il comitato misto per l’agricoltura è composto da rappresentanti delle parti.
(…)
Art. 7 Principio di esclusività
Le Parti si impegnano a sottoporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo esclusivamente alle modalità di risoluzione delle controversie previste dal presente Accordo.
Sono introdotti i seguenti articoli:
Art. 7a Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione
1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell’accordo, le parti si consultano in seno al Comitato misto per l’agricoltura al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti (…)
2. Qualora il Comitato misto per l’agricoltura non riesca, entro un termine di tre mesi (…), a raggiungere un accordo, ciascuna delle Parti può chiedere che un tribunale arbitrale decida sulla controversia secondo le norme stabilite nel protocollo arbitrale allegato al presente accordo. (…)
Art. 7b Misure compensative
1. Qualora la Parte che, secondo il tribunale arbitrale, abbia violato l’accordo non comunichi all’altra Parte, entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo IV.2, paragrafo 6, del protocollo arbitrale allegato al presente accordo, quali misure abbia adottato per dare esecuzione al lodo arbitrale, oppure qualora l’altra parte ritenga che le misure comunicate non diano adempimento al lodo arbitrale, tale altra parte può adottare, nell’ambito del presente accordo o del protocollo sull’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare, misure compensative proporzionate (di seguito «misure compensative») al fine di correggere un eventuale squilibrio. (…)
2. Qualora il Comitato misto per l’agricoltura non adotti, entro un mese dalla data di notifica delle misure compensative previste, alcuna decisione relativa alla sospensione, modifica o abrogazione di tali misure compensative, ciascuna parte può sottoporre la questione della proporzionalità di tali misure compensative all’arbitrato, conformemente al protocollo sull’arbitrato allegato al presente accordo.
(…)
Art. 15 Allegati, appendici e protocollo
Gli allegati del presente accordo, nonché le appendici ad essi annesse e il protocollo arbitrale relativo al presente accordo, costituiscono parte integrante del presente accordo.
All’articolo 17 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
5. Qualora l’accordo sia denunciato ai sensi del comma 3, la validità del protocollo sull’istituzione di uno spazio comune per la sicurezza alimentare cessa alla data indicata nel comma 4.
(…)
12. Gli allegati 4, 5, 6 e 11 dell’accordo sono abrogati alla data di entrata in vigore del protocollo relativo all’istituzione di uno spazio comune per la sicurezza alimentare.
(…)
PROTOCOLLO ARBITRALE ALLEGATO ALLA PARTE AGRICOLA
Capitolo I Disposizioni introduttive
Art. I.1 Ambito di applicazione
Qualora una delle parti (di seguito denominate «parti») sottoponga una controversia all’arbitrato ai sensi dell’articolo 7a, paragrafo 2, o dell’articolo 7b, paragrafo 2, dell’accordo, si applicano le disposizioni del presente protocollo.
Art. I.2 Cancelleria e servizi di segreteria
L’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia (di seguito denominato «Ufficio internazionale») svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.
Capitolo II Composizione del collegio arbitrale
Art. II.1 Numero degli arbitri
Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Qualora la parte attrice, nella sua domanda di arbitrato, o la parte convenuta, nella sua risposta alla domanda di arbitrato, ne faccia richiesta, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.
Art. II.2 Nomina degli arbitri
(3) Qualora gli arbitri non abbiano concordato il presidente del collegio arbitrale entro 30 giorni dalla nomina dell’ultimo arbitro da parte delle parti, il presidente viene nominato dal Segretario Generale della
Corte Arbitrale. (…)
Capitolo III Procedimento arbitrale
Art. III.2 Sede del procedimento arbitrale
La sede del procedimento arbitrale è L’Aia. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il collegio arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo che ritenga idoneo alle proprie deliberazioni.
Art. III.6 Competenza del tribunale arbitrale
(…)
3. Nei casi di cui all’articolo 7b, paragrafo 2, dell’accordo, il tribunale arbitrale che ha trattato la controversia principale è incaricato di pronunciarsi sulla proporzionalità delle misure compensative contestate, compresi i casi in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, nell’ambito del protocollo sull’istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare.
Art. III.13 Chiusura del procedimento
1. Qualora sia dimostrato che le parti hanno avuto ampia possibilità di presentare le proprie argomentazioni, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento. (…)
Capitolo IV Lodo arbitrale
Art. IV.1 Decisioni
Il collegio arbitrale si adopera per giungere a una decisione consensuale. Qualora non sia possibile giungere a una decisione consensuale, il collegio arbitrale decide a maggioranza dei voti degli arbitri.
Art. IV.4 Soluzione consensuale o altri motivi di chiusura del procedimento
(…)
(2) Il collegio arbitrale decide in merito alle spese da addebitare alla parte ricorrente, qualora ciò appaia giustificato in base al comportamento di tale parte.
Capitolo V Disposizioni finali
Art. V.1 Modifiche
Il Comitato misto per l’agricoltura può, con delibera, adottare modifiche al presente protocollo.
PROTOCOLLO sull’istituzione di uno spazio comune per la sicurezza alimentare
(Preamboli)
fermi nella volontà di rafforzare la sicurezza alimentare e dei mangimi nei territori degli Stati membri dell’Unione e in Svizzera lungo l’intera filiera alimentare, istituendo uno spazio comune di sicurezza alimentare a integrazione dell’accordo modificato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999¹,
nell’intento di prevenire e combattere le epizoozie che possono avere ripercussioni significative sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare,
nell’intento di prevenire e combattere le malattie e i parassiti delle piante,
nell’intento di combattere la resistenza agli antimicrobici,
a conferma della loro volontà di migliorare la protezione degli animali e di promuovere il loro benessere,
nell’intento di garantire pratiche eque in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi e di migliorare la lotta contro le pratiche fraudolente e ingannevoli nella filiera agroalimentare,
desiderose di intensificare i propri sforzi volti al coordinamento delle rispettive posizioni e al sostegno reciproco nella collaborazione in seno alle organizzazioni internazionali,
considerando che l’Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali in vari settori, che prevedono diritti e obblighi specifici e che, sotto alcuni aspetti, sono simili a quelli vigenti all’interno dell’Unione,
ricordando che l’obiettivo di tali accordi bilaterali è rafforzare la competitività dell’Europa e sviluppare le relazioni economiche tra le parti sulla base dell’uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi,
determinati a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’Unione sulla base delle stesse norme applicabili al mercato interno, nel rispetto dell’indipendenza delle parti e delle rispettive istituzioni e – per quanto riguarda la Svizzera – nel rispetto dei principi della democrazia diretta, del federalismo e del carattere settoriale della sua partecipazione al mercato interno dell’Unione,
ribadendo che rimane salva la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri tribunali svizzeri, nonché dei tribunali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell’Unione europea, per l’interpretazione del presente protocollo nei singoli casi,
consapevoli della necessità di garantire l’uniformità nei settori del mercato interno ai quali la Svizzera partecipa, oggi come in futuro,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente protocollo ha lo scopo di estendere il campo di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il
21 giugno 1999 (di seguito «Accordo sul commercio dei prodotti agricoli») all’intera filiera alimentare, attraverso la creazione, da parte delle parti, di uno spazio comune di sicurezza alimentare, e garantendo alle parti, agli operatori economici e ai privati, nell’ambito del mercato interno che rientra nel campo di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare, una maggiore certezza giuridica, parità di trattamento e condizioni di concorrenza eque.
Art. 2 Ambito di applicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi, nonché dei sottoprodotti di origine animale;
la salute e il benessere degli animali;
la fitosanità e i prodotti fitosanitari;
il materiale di moltiplicazione vegetale;
la resistenza agli antimicrobici;
allevamento;
contaminanti e residui;
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
etichettatura;
nonché i controlli ufficiali.
Art. 6 Funzionamento dello spazio comune di sicurezza alimentare
Le Parti garantiscono l’efficace funzionamento dello spazio comune di sicurezza alimentare. A tal fine, per quanto riguarda gli atti giuridici dell’Unione che, ai sensi dell’articolo 13, sono integrati nel presente protocollo o che, ai sensi dell’articolo 15, devono essere applicati a titolo provvisorio, la Svizzera non è considerata dall’Unione come uno Stato terzo, purché adempia al proprio obbligo di applicare i suddetti atti giuridici conformemente al presente protocollo.
Art. 7 Deroghe
1. L’obbligo di integrazione degli atti giuridici ai sensi dell’articolo 13, nonché l’obbligo di applicazione provvisoria degli atti giuridici adottati sulla base degli atti giuridici elencati nell’allegato I ai sensi dell’articolo 15, non si applicano nei seguenti settori:
a) L’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, nonché l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati e di alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati. In questo settore, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero (…)
b) Il benessere degli animali, comprese le norme minime per la protezione degli animali da allevamento, la protezione degli animali vertebrati vivi durante il trasporto e le operazioni connesse, nonché determinate disposizioni in materia di etichettatura. In questo settore la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero, a condizione che (…)
Art. 9 Contributo finanziario
1. La Svizzera partecipa, conformemente al presente articolo e all’allegato II, al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell’Unione elencate all’articolo 1 dell’allegato II e alle quali ha accesso. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare può adottare una decisione volta a modificare l’allegato II.
3. Il contributo finanziario è composto da:
a) un contributo operativo; e
b) una quota di partecipazione.
5. Il contributo operativo si basa su una chiave di ripartizione definita come il quoziente tra il prodotto interno lordo (di seguito «PIL») della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato.
7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuale calcolato ai sensi dei paragrafi 5 e 6.
Parte III Disposizioni istituzionali
Le disposizioni istituzionali contenute nella parte relativa alla sicurezza della vita dell’Accordo agricolo sono quelle previste per l’adozione dinamica del diritto dell’UEnel Comitato misto e nel tribunale arbitrale, con la supremazia interpretativa della Corte di giustizia europea per le leggi integrate, con «decision shaping» in fase preliminare e la possibilità di referendum prima dell’integrazione legislativa durante le discussioni nel Comitato misto.
Art. 21 Misure compensative
(1) Se la parte che, secondo il tribunale arbitrale, ha violato il presente protocollo, non comunica all’altra parte entro un termine ragionevole, ai sensi dell’articolo IV.2, paragrafo 6, dell’allegato 1, quali misure abbia adottato per dare esecuzione al lodo
, oppure se l’altra parte ritiene che le misure comunicate non diano adempimento al lodo arbitrale, tale altra parte può adottare, nell’ambito del presente protocollo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, o dell’accordo sul commercio dei prodotti agricoli, adottare misure compensative proporzionate (di seguito «misure compensative») al fine di correggere un eventuale squilibrio.
QUADRO GIURIDICO
Nell’accordo agricolo attualmente in vigore, le controversie tra la Svizzera e l’UE devono essere risolte in via consensuale in seno al comitato (Fedlex, art. 7, Risoluzione delle controversie). In caso di gravi perturbazioni del proprio mercato, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia (art. 10) fino a quando non siano state trovate soluzioni adeguate. Ai sensi della clausola evolutiva (art. 13), entrambe le parti possono avviare colloqui per decidere l’ulteriore abbattimento delle barriere commerciali nel settore agricolo sulla base di regimi preferenziali reciproci e vantaggiosi per entrambe le parti. L’attuale Accordo agricolo è un tipico accordo tra due paesi su un piano di parità (Mutual Agreement), che si riconoscono reciprocamente come partner alla pari con ordinamenti giuridici autonomi. Con il nuovo Accordo agricolo, tale equilibrio verrebbe spostato a favore dell’UE.
Nella parte dedicata all’agricoltura e alla sicurezza alimentare verrebbero inseriti elementi istituzionali: gli allegati della parte agricola rimarrebbero invariati. Tuttavia, gli elementi istituzionali modificherebbero la parte principale dell’accordo. L’attuale «comitato» tra la Svizzera e l’UE diventerebbe un «comitato misto». In caso di controversie, si potrebbe ora ricorrere a un tribunale arbitrale. Questo, tuttavia, non sarebbe soggetto alla giurisdizione interpretativa della Corte di giustizia europea. Le controversie sarebbero soggette alla «competenza arbitrale» (Protocollo sul tribunale arbitrale, art. I,a). Ciò comporterebbe cambiamenti significativi: si passerebbe dalla negoziazione diplomatica a una giuridizzazione dei processi negoziali con il coinvolgimento di tribunali arbitrali esterni. Il tribunale arbitrale sarebbe organizzato dall’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia (Protocollo del tribunale arbitrale, art. I.2). Il tribunale arbitrale decide in via definitiva e inappellabile. Inoltre, definirebbe le misure compensative e i costi che verrebbero addebitati alla parte convenuta (Protocollo del tribunale arbitrale, art. III.9). Qualora il tribunale arbitrale non riuscisse a raggiungere un accordo consensuale, la decisione verrebbe presa a maggioranza (Protocollo del tribunale arbitrale, art. IV.1). Una parte potrebbe richiedere l’aumento del numero degli arbitri da tre a cinque. Si applicherebbe il diritto derivante dall’accordo e dal diritto internazionale (Protocollo del tribunale arbitrale, art. IV.3). Il presidente verrebbe nominato dal presidente della Corte arbitrale.
Nel settore agricolo verrebbe applicato il metodo dell’equivalenza, ovvero il diritto svizzero dovrebbe adeguarsi unilateralmente al diritto dell’UE per quanto riguarda gli obiettivi e gli effetti. Come si legge nel messaggio: «In caso di recepimento di una nuova normativa dell’UE, occorre verificare concretamente se la corrispondente normativa svizzera raggiunga lo stesso risultato della normativa UE recepita. Se ciò non fosse il caso, è necessario un adeguamento del diritto svizzero.» (Messaggio, pag. 102) Con il tribunale arbitrale, il metodo dell’equivalenza nel settore agricolo acquisirebbe un carattere giuridicamente dinamico. Rispetto all’attuale Accordo agricolo, si assisterebbe a una giuridicizzazione a scapito delle soluzioni diplomatiche. Tuttavia, l’accordo precedente del 1999 non verrebbe completamente abrogato, grazie al mantenimento dei diritti acquisiti in caso di eccezioni quali i dazi doganali, la moratoria sugli OGM o anche la maggiore tutela del benessere degli animali. A causa degli interessi di mercato reciproci (si pensi all’eccedenza delle esportazioni di prodotti agricoli dall’UE verso la Svizzera), la parte agricola si avvicinerebbe a un accordo tra pari. Non andrebbe tuttavia trascurato l’adeguamento terminologico degli elementi istituzionali al metodo dell’adozione dinamica del diritto.
La parte relativa alla sicurezza alimentare sarebbe interamente soggetta al recepimento dinamico del diritto dell’UE. Nel messaggio (pag. 818) l’approccio viene motivato come segue: «Alla luce dell’obiettivo di creare uno spazio comune di sicurezza alimentare in cui debbano valere sempre le stesse regole, il recepimento dinamico nel protocollo sulla sicurezza alimentare è stato strutturato secondo il cosiddetto metodo di integrazione (cfr. punto 2.1.6.2.5). D’ora in poi, gli atti giuridici dell’UE rilevanti per lo spazio comune di sicurezza alimentare, con la loro integrazione nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, entreranno a far parte dell’ordinamento giuridico svizzero e potranno essere applicati direttamente dalle autorità preposte all’applicazione del diritto.»
È rilevante il fatto che, in caso di recepimento dinamico, gli atti giuridici dell’UE si applicherebbero anche alle imprese nazionali che operano esclusivamente in Svizzera. L’attuazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare richiede una revisione delle leggi federali (Messaggio, pag. 957). Una particolarità è che, in caso di controversie relative ad altri accordi del mercato interno inclusi nel pacchetto Svizzera-UE, nella parte agricola non possono essere imposte misure compensative, mentre nel settore della sicurezza alimentare ciò è invece consentito (scheda informativa del 13 marzo 2026).
CONCLUSIONE
Nell’ambito dell’Accordo agricolo si osserva un’interessante evoluzione giuridica nei rapporti tra UE e Svizzera: nell’attuale Accordo agricolo abbiamo un trattato in cui entrambe le parti riconoscono reciprocamente i propri ordinamenti giuridici; nella parte agricola del nuovo Accordo agricolo assistiamo a un allineamento del diritto svizzero al diritto dell’UE e, nel protocollo sulla sicurezza alimentare, vediamo come il diritto dell’UE venga direttamente recepito.
L’attuale Accordo agricolo del 1999 è un accordo tra pari tra due Stati sovrani. Il commercio agricolo dell’UE con la Svizzera viene negoziato diplomaticamente nell’ambito del «Comitato»; entrambe le parti possono far valere clausole di salvaguardia a tutela dei propri interessi agricoli. Nelle sue linee fondamentali, questo Accordo agricolo è statico. Solo il Comitato veterinario istituito (Fedlex, allegato 11, art. 19) dispone della competenza per l’allineamento giuridico dinamico con l’UE. Il metodo dell’equivalenza non è tuttavia soggetto all’adozione dinamica della normativa. Con l’introduzione aggiuntiva di un tribunale arbitrale e di misure compensative nel protocollo di modifica, anche nella parte agricola, si assisterebbe a una formalizzazione giuridica delle relazioni commerciali con l’UE, allontanandosi dai negoziati diplomatici. Il protocollo sulla sicurezza alimentare porterebbe a termine questo processo con l’adozione dinamica della normativa e l’integrazione del diritto dell’UE. Allo stesso tempo aumenterebbe anche l’onere burocratico, con conseguenti costi aggiuntivi in termini di personale e risorse finanziarie per la Svizzera.
In numerose prese di posizione sul nuovo accordo agricolo, il fatto che gli allegati dell’attuale accordo agricolo rimangano invariati viene valutato positivamente. Occorre tuttavia considerare che il «Comitato misto per l’agricoltura» potrebbe decidere di apportare modifiche a tali allegati e ai relativi annessi. Ciò solleva la questione se le garanzie contenute nel protocollo di modifica (art. 11) non rischino di diventare presto carta straccia.
DOMANDE AL CONSIGLIO FEDERALE
Come garantite che gli allegati della parte agricola dell’Accordo sull’agricoltura rimangano validi, se ai sensi dell’art. 11 il Comitato misto potesse modificarli?
Perché con il «Protocollo sulla sicurezza alimentare» è stato introdotto nell’Accordo sull’agricoltura il trasferimento dinamico delle norme e non il metodo dell’equivalenza?
Aprile 2026, rbh