ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ (MRA – Mutual Recognition Agreement)
DI COSA SI TRATTA
L’MRA disciplina il riconoscimento reciproco di certificati e omologazioni per i prodotti industriali. Ciò alleggerisce gli oneri amministrativi delle imprese e facilita i flussi commerciali tra la Svizzera e l’UE.
L’MRA si applica a 20 settori di prodotti, tra cui macchinari, dispositivi medici, apparecchiature elettriche e prodotti da costruzione. In termini di valore, l’accordo copre circa due terzi degli scambi di prodotti industriali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE.
UTILE SAPERE
Per quanto riguarda le norme tecniche, l’adozione delle norme UE è solitamente auspicabile. In cambio, l’UE deve riconoscere anche i certificati svizzeri.
L’MRA non è una novità. Fa parte degli Accordi bilaterali I del 21 giugno 1999 ed è in vigore dal 1° giugno 2002.
Nel protocollo di modifica previsto per l’MRA figurano solo gli articoli recentemente modificati. Ciò che rimane invariato deve essere consultato nell’accordo originale. Lì si trova, tra l’altro, l’allegato 1 menzionato di seguito con un elenco dei 20 settori di prodotti interessati (Fedlex).
Il testo del protocollo istituzionale è identico per tutti gli accordi interessati (salvo alcune disposizioni derogatorie). Non è quindi necessario leggerli tutti.
Il fulcro del protocollo istituzionale è l’impegno della Svizzera al cosiddetto «recepimento dinamico» secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
DIBATTITO POLITICO
L’ARM è necessario o dannoso per l’economia svizzera?
Le associazioni economiche come Economiesuisse sollecitano l’adozione del pacchetto UE – oltre che per la libera circolazione delle persone – soprattutto a causa dell’MRA. Vi sono tuttavia anche voci provenienti dagli ambienti imprenditoriali che non considerano l’MRA determinante per l’economia svizzera.
–> Economiesuisse accoglie con favore l’MRA: «In futuro saranno esclusi i rifiuti arbitrari da parte dell’UE di aggiornare l’accordo, come ad esempio nel settore dei dispositivi medici. Ciò garantirà alle imprese la certezza del diritto, consentendo loro di investire nella Svizzera come sede produttiva.» (Risposta alla consultazione)
–> L’imprenditore Giorgio Behr, membro di Autonomiesuisse, obietta invece: «L’attuale accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, che disciplina il riconoscimento reciproco delle omologazioni, viene sopravvalutato. Ogni impresa che non certifichi i nuovi prodotti direttamente nell’UE, dove spesso è più economico, sta sbagliando.» («L’economia può fare a meno dei nuovi accordi con l’UE», NZZ del 12 agosto 2025)
L’Industrial Accelerator Act (IAA) si applica anche alla Svizzera?
La prevista «legge sull’accelerazione industriale» dell’UE prevede di «privilegiare i fornitori europei nei settori economici ad alta intensità energetica e di importanza strategica, come la produzione di acciaio, alluminio, cemento, tecnologie pulite o auto elettriche» (NZZ). «Made in UE» anziché «Made in China»: la Commissione europea intende apparentemente coinvolgere anche i paesi partner: «Gli appalti al di fuori dell’UE sarebbero possibili se i paesi terzi disponessero di accordi in materia di appalti pubblici o di un accordo di libero scambio con l’UE, ha affermato un funzionario dell’UE a Bruxelles. La Svizzera dispone di un accordo sugli appalti pubblici sin dal 1999, con gli Accordi bilaterali I» (Cash). L’esclusione della Svizzera comporterebbe, anche in caso di aggiornamento dell’MRA, nuovi ostacoli commerciali per i prodotti svizzeri nei paesi dell’UE. Per questo motivo, sia i sostenitori che i critici additano l’IAA come argomento.
Con l’MRA verrebbe importata anche la logica normativa dell’UE
L’adozione delle leggi dell’UE in Svizzera non riguarda solo le aziende esportatrici, ma aumenta in generale l’onere burocratico (effetto negativo indiretto). I critici lamentano che ciò comporterebbe costi di conformità più elevati, in particolare per le PMI (si veda a questo proposito la perizia di Autonomiesuisse). Anche il Rapporto Draghi 2024 affronta il tema dell’ostacolo all’innovazione causato da una regolamentazione poco chiara e restrittiva: «Il problema non è che all’Europa manchino idee o ambizione. Abbiamo molti ricercatori e imprenditori di talento che depositano brevetti. Ma l’innovazione viene bloccata nella fase successiva. Non riusciamo a tradurla in commercializzazione, e le aziende innovative che vogliono espandersi in Europa sono ostacolate in ogni fase da normative incoerenti e restrittive.»
CONTESTO
L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera (64% del commercio totale), mentre la Svizzera registra un deficit commerciale di merci. Ciò significa che importa più merci (oltre il 70%) di quante ne esporti (circa il 50%).
Maroš Šefčovič, commissario per il Commercio dell’Unione europea: «La Svizzera è un partner commerciale vitale per l’UE.» (NZZ del 24 giugno 2025)
Sebbene la somma delle economie dei 27 Stati membri dell’UE sia 20 volte superiore al prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera, «L’elevato potere d’acquisto rappresenta tuttavia un vantaggio per la Svizzera. E la forte specializzazione della sua economia in settori ad alto valore aggiunto la rende quasi imbattibile in alcuni ambiti.» (Swissinfo del 19 marzo 2025)
–> La Svizzera è il quarto partner commerciale dell’UE
–> Nel settore dei servizi è addirittura il terzo partner più importante dell’UE
–> Per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri nell’UE e quelli provenienti dall’UE, nel 2022 la Svizzera è stata il terzo partner più importante dell’UE con una quota del 9%, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito
PROTOCOLLO DI MODIFICA (estratto)
PREAMBOLO
SULLA BASE dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002.
CONSIDERANDO che tra le Parti contraenti è stato concordato un pacchetto bilaterale completo, compreso il Protocollo istituzionale relativo al presente accordo, al fine di stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni reciproche nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa,
CONSIDERANDO che, nell’ambito di tale pacchetto bilaterale globale, è necessario aggiornare alcune disposizioni dell’accordo,
LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 Oggetto
1. La Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente i rapporti, i certificati, omologazioni e marchi di conformità, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante, con cui, alla data di entrata in vigore del protocollo di modifica, viene attestata la conformità ai requisiti dell’altra parte contraente per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato 1, capitolo 11, sezione I, punto A.
2. Al fine di evitare la duplicazione delle procedure, la Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente i rapporti, certificati e le omologazioni, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3. Nei rapporti, nei certificati, nelle omologazioni e nelle dichiarazioni di conformità del fabbricante si indica che i prodotti in questione sono conformi alla normativa comunitaria; inoltre, in essi può essere fatto riferimento alle corrispondenti disposizioni svizzere adottate o mantenute ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale. I marchi di conformità prescritti dalla normativa di una delle Parti contraenti devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato nel territorio di tale Parte contraente.
ARTICOLO 3 Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica alle procedure di valutazione della conformità previste dalle disposizioni legislativee amministrative di cui all’allegato 1 e, per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dalle corrispondenti disposizioni svizzere adottate o mantenute ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.
2. L’allegato 1 definisce i settori di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. (…)
ARTICOLO 9 Attuazione dell’accordo
1. Le Parti contraenti collaborano al fine di garantire un’applicazione soddisfacente delle disposizioni legislative e amministrative di cui all’allegato 1 e, per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, delle corrispondenti disposizioni svizzere adottate o mantenute ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.
2. Le autorità di designazione si assicurano, con mezzi adeguati, che siano rispettati i principi generali contenuti nell’allegato 2 per la designazione degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro competenza, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’allegato 1.
3. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalla normativa delle Parti contraenti di cui al presente accordo, gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti partecipano in modo adeguato alle misure di coordinamento e di confronto attuate da ciascuna Parte contraente nei settori di cui all’allegato 1. Le autorità di designazione si adoperano al meglio per garantire che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti collaborino in modo adeguato.
(…)
ALLEGATO 1 DELL’ACCORDO DELL’8 OTTOBRE 1999 (entrato in vigore il 1° giugno 2002)
SETTORI DI PRODOTTI
Il presente allegato è suddiviso, per settori, nei seguenti capitoli:
Capitolo 1 Macchine
Capitolo 2 Dispositivi di protezione individuale
Capitolo 3 Giocattoli
Capitolo 4 Dispositivi medici
Capitolo 5 Apparecchi a gas e caldaie
Capitolo 6 Attrezzature a pressione
Capitolo 7 Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
Capitolo 8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive
Capitolo 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
Capitolo 10 Attrezzature e macchine da cantiere
Capitolo 11 Strumenti di misura e preconfezioni
Capitolo 12 Veicoli a motore
Capitolo 13 Trattori agricoli e forestali
Capitolo 14 Buone pratiche di laboratorio (GLP)
Capitolo 15 Ispezione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i medicinali e certificazione dei lotti
Capitolo 16 Prodotti da costruzione
Capitolo 17 Ascensori
Capitolo 18 Prodotti biocidi
Capitolo 19 Impianti a fune
Capitolo 20: Esplosivi per uso civile
QUADRO
GIURIDICO
Finora: sanzioni arbitrarie da parte dell’UE
26 maggio 2021: il Consiglio federale conclude i negoziati con l’UE sull’accordo quadro.
26 maggio 2021: la Commissione europea annuncia che «i certificati rilasciati in Svizzera per i dispositivi medici non saranno più riconosciuti con effetto immediato, anche con effetto retroattivo».
In futuro: certezza del diritto anziché arbitrarietà?
Economiesuisse, associazione: «In futuro saranno esclusi i rifiuti arbitrari da parte dell’UE di aggiornare l’accordo, come è avvenuto nel settore dei dispositivi medici. Ciò garantirà alle imprese la certezza del diritto, consentendo loro di investire nella Svizzera come sede produttiva.» (Risposta alla consultazione)
Tobias Straumann, storico dell’economia: «Non credo che potremo mantenere uno status speciale se accetteremo gli accordi. Mi aspetto piuttosto che tra cinque anni si dovrà tornare a discutere delle deroghe. L’UE punta a un mercato interno il più omogeneo possibile: questo è il suo obiettivo per l’Europa. E questo significa che vuole integrare sempre di più la Svizzera.» (Fontana, Katharina e Schäfer, Fabian. «Dal punto di vista economico, gli accordi con l’UE non apportano praticamente nulla; dal punto di vista politico, continuiamo a perdere sovranità.» (NZZ del 26 agosto 2025).
Giorgio Behr, imprenditore: «Forse ci saranno qualche piccola punzecchiata (in caso di rifiuto del pacchetto di accordi). Ma anche con i nuovi trattati l’UE potrebbe continuare a farlo, tranne nei casi in cui sia stato stabilito qualcosa. È un’illusione credere che l’UE non ci tormenterà più in seguito.» (NZZ del 12 agosto 2025)
In futuro: misure compensative in caso di rifiuto del diritto dell’UE da parte della Svizzera
Se la Svizzera «ha violato l’accordo secondo il tribunale arbitrale», l’UE può «adottare misure compensative proporzionate* nell’ambito dell’accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa» (…)» (art. 11, 1° Protocollo istituzionale).
*«Proporzionalità» è un concetto soggetto a interpretazione; spetterà alla Commissione europea decidere in merito alle misure. Il tribunale arbitrale potrà quindi valutare la proporzionalità, ma nell’ambito dell’ordinamento dell’UE l’ultima parola spetta alla Corte di giustizia europea (cfr. volantino sul recepimento del diritto).
CONCLUSIONE
Il blocco dei prodotti MedTech svizzeri nel maggio 2021 ha danneggiato anche gli Stati membri dell’UE. Le autorità e le associazioni di categoria tedesche, in particolare, hanno reagito con veemenza. L’UE non potrà quindi rinunciare all’MRA nemmeno in futuro – con o senza il pacchetto UE.
Giorgio Behr, imprenditore e membro di Autonomiesuisse: «È possibile che i nuovi accordi portino vantaggi a breve termine. Ma a lungo termine sono svantaggiosi per la Svizzera. Dobbiamo mettere in discussione la presunta erosione degli accordi bilaterali. Io non la vedo. Per quanto riguarda l’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (MRA), l’UE ha introdotto nuove norme e ne introdurrà continuamente di nuove per i 20 settori interessati. Queste si applicano alle nuove omologazioni – ma questa non è certo un’erosione.» (NZZ del 12 agosto 2025)
DOMANDA AL CONSIGLIO FEDERALE
In che modo il Consiglio federale intende proteggere le PMI svizzere dalla logica normativa dell’UE e dall’onere burocratico ad essa associato?
Aprile 2026, mw