PROGRAMMI DELL'UE (EUPA)
DI COSA SI TRATTA
L’UE sostiene grandi programmi di ricerca e formazione. Tra questi figurano Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione ed Erasmus+ per la mobilità nel campo dell’istruzione. La Svizzera, in quanto paese di rilievo a livello mondiale nel campo dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione, partecipa idealmente a questi programmi.
L’intero pacchetto «Horizon» comprende Horizon Europe, Euratom, Digital Europe e ITER. Per la partecipazione, il Consiglio europeo della ricerca (ERC) assegna le sovvenzioni ERC, ovvero i finanziamenti per la ricerca. Gli importi destinati alle generazioni di programmi, che nella maggior parte dei casi hanno una durata di sette anni, sono notevoli: 95,5 miliardi di euro per il 9° Programma quadro di ricerca europeo 2021-2027 e 175 miliardi di euro previsti per il 10° Programma Quadro Europeo di Ricerca 2028-2034. Di questi, quasi il 5 per cento dei fondi è destinato a bandi di gara e spese amministrative. Il finanziamento è garantito dagli Stati membri dell’UE, dai paesi terzi associati e parzialmente associati come il Canada, la Norvegia, il Regno Unito (di nuovo pienamente integrato dopo la Brexit) e, di tanto in tanto, anche dalla Svizzera. Il suo status è mutevole.
In seguito all’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa nel 2014, l’UE sospende parzialmente la partecipazione a «Horizon 2020», sebbene la volontà popolare non venga attuata. Seguono nuovi colloqui. Nel 2021, in seguito alla rottura dei negoziati sull’accordo istituzionale, l’UE sospende con effetto immediato la partecipazione svizzera al pacchetto «Orizzonte» e a Erasmus+. A quel punto la Confederazione avvia soluzioni proprie: i fondi di sostegno vengono erogati direttamente al polo di ricerca svizzero e ai partecipanti svizzeri ai progetti dell’UE. Come alternativa a Erasmus+, entra in gioco l’iniziativa Movetia, fondata nel 2018: i cittadini svizzeri ricevono un sostegno diretto per la loro mobilità formativa, così come gli stranieri che desiderano trascorrere un semestre in Svizzera.
Dalla firma dell’accordo provvisorio sui programmi il 10 novembre 2025, la Svizzera è nuovamente associata a titolo parziale o pieno: con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025 per Horizon Europe, Euratom e Digital Europe, dal 1° gennaio 2026 per ITER, nel 2027 seguirà Erasmus+. Quali saranno le ripercussioni del referendum sull’iniziativa dei 10 milioni, previsto per giugno 2026, sull’associazione provvisoria? Determinante per il futuro della partecipazione svizzera sarà il voto sul pacchetto di accordi Svizzera-UE, di cui fanno parte i programmi dell’UE.
UTILE SAPERE
Priorità di «Horizon Europe»: le azioni Marie Skłodowska-Curie per promuovere la mobilità dei ricercatori, «sfide globali e competitività industriale dell’Europa» per progetti in materia di clima, energia e salute, «Europa innovativa» per rafforzare il «potenziale di innovazione». (Segreteria di Stato per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione SERI). Euratom, il programma della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, promuove nel contempo la ricerca e l’innovazione in ambito nucleare. Per il periodo 2021-2025 è previsto un bilancio di 1,38 miliardi di euro, a cui si aggiungono 598 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, è un reattore sperimentale destinato a generare energia quasi illimitata tramite la fusione nucleare. L’infrastruttura è in fase di sviluppo dal 2007 a Cadarache, nel sud della Francia. Tra i partner del progetto figurano Cina, India, Giappone, Russia, Corea del Sud, Stati Uniti e UE. L’UE «coordina il proprio contributo» tramite «Fusion for Energy» e Euratom. La costruzione dovrebbe concludersi nel 2042. Tuttavia, il «sole artificiale» è oggetto di critiche. Il portale di notizie «Energiezukunft» titola: «Troppo tardi, troppo costoso, troppo incerto». Lo stesso ITER consuma troppa energia. E nonostante la partecipazione, di per sé visionaria, di paesi molto diversi tra loro, si sono verificate imprecisioni a livello micro. «Digital Europe» «plasma il futuro digitale dell’Europa» (strategia dell’UE). Per i bandi 2025-2027 sono disponibili oltre 3,2 miliardi di euro. I sei obiettivi specifici sono: calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, semiconduttori, competenze digitali e utilizzo delle tecnologie digitali (SBFI).
L’onere amministrativo per il pacchetto Horizon è elevato. Circa il 5 per cento dei fondi destinati ai finanziamenti viene impiegato per l’amministrazione e i bandi di gara, ovvero quasi 5 miliardi di euro su 95,5 miliardi di euro.
Il costo della partecipazione svizzera: il 16 dicembre 2020 il Parlamento ha stanziato per la generazione di programmi 2021-2027 un totale di 6,1534 miliardi di CHF, di cui 116,8 milioni di CHF per misure di accompagnamento nazionali e 614 milioni di CHF come riserve. Il messaggio del Consiglio federale spiega a pagina 603: «A causa della mancata associazione nel periodo 2021-2024, il Consiglio federale ha deliberato misure transitorie annuali con un volume massimo di 2,65 miliardi di CHF; il credito d’impegno approvato prevedeva già l’utilizzo dei fondi in questa forma nel caso in cui l’associazione non avesse avuto luogo.» Per l’associazione retroattiva, la Svizzera versa ora all’UE i seguenti importi: 622,7 milioni di CHF per il 2025, 668,9 per il 2026, 663,1 per il 2027. Il contributo obbligatorio è costituito da una quota di partecipazione ai programmi e da un contributo operativo. Quest’ultimo è calcolato in base al prodotto interno lordo del Paese. Tuttavia, secondo quanto emerso nella seduta del marzo 2026, una maggioranza del Consiglio degli Stati intende rinunciare al credito supplementare per il 2026 pari a 67,3 milioni di CHF.
Nell’allegato all’accordo provvisorio sul programma sono elencate anche le opportunità di finanziamento svizzere a cui possono candidarsi i ricercatori dell’UE. Tra questi figurano quelli del Fondo nazionale svizzero, con un volume di finanziamenti annuo di circa 1 miliardo di CHF. Nel 2025 saranno finanziati 2'400 progetti di ricercatori giovani e affermati con 1,2 miliardi di CHF (FNS).
CRONOLOGIA DELLE RELAZIONI SVIZZERA-UE
1978: Accordo di ricerca tra la Svizzera e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)
1987: Prima partecipazione a progetti nell’ambito dei programmi quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione (RPFI)
2000: Gli Accordi bilaterali I, comprendenti sette accordi tra cui quello sulla ricerca, vengono approvati il 21 maggio 2000 ed entrano in vigore il 1° giugno 2002. La partecipazione ai progetti dei PQRI ha inizio
2004-2013: Partecipazione in qualità di Stato associato al 6° programma quadro di ricerca (PQ) (2003-2006) e al 7° PQ (2007-2013). A tal fine, la Svizzera versa contributi obbligatori al bilancio complessivo dell’UE
2014: L’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa il 9 febbraio 2014 produce i suoi effetti. Il 26 febbraio 2014 l’UE sospende la partecipazione al programma di istruzione Erasmus+ 2014-2020. Per il programma di ricerca Horizon 2020 (8° programma quadro di ricerca 2014-2020) si applica una sospensione parziale. Per i «settori di ricerca più importanti, i cosiddetti <pilastri dell’eccellenza scientifica>, lo status di Stato associato dovrebbe essere mantenuto (Zeit-Fragen). La condizione è la ratifica dell’accordo sulla libera circolazione con la Croazia nel 2017
2017: Fondazione di Movetia come alternativa svizzera a Erasmus+, per promuovere ulteriormente gli scambi e la mobilità in patria e all’estero. Come si è visto, risulta più conveniente organizzare autonomamente la partecipazione in qualità di Stato terzo associato. I fondi sono sufficienti persino per finanziare il sostegno agli studenti dell’UE durante il loro soggiorno di studio in Svizzera. Nuova piena associazione a «Orizzonte 2020»
2021: La Svizzera conclude i negoziati sull’accordo istituzionale InstaA. Di conseguenza, l’UE nega con effetto immediato l’associazione al pacchetto Horizon e a Erasmus+. Nuovo status: paese terzo non associato. Piano B della Svizzera: investimenti diretti nel polo di ricerca svizzero con 2'500 partecipazioni a progetti, alcuni dei quali si protrarranno oltre il 2035. La soluzione svizzera per Erasmus+ porterà nel 2023 a 16'000 soggiorni e tirocini in Europa; gli studenti europei riceveranno sostegno in Svizzera
2021: Bruxelles scrive ai ricercatori in Svizzera e «consiglia loro di trasferirsi in un’università dell’UE» (Tagesanzeiger)
2024: Ripresa dei negoziati tra la Svizzera e l’UE nell’ambito del pacchetto «Stabilizzazione e ulteriore sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Accordi bilaterali III)»
2025: Firma del pacchetto Svizzera-UE il 2 aprile 2025 a Bruxelles. Firma dell’accordo «Programme» il 10 novembre 2025, per consentire un’associazione retroattiva al pacchetto Horizon 2025-2027. A partire dal 1° gennaio 2025 riprendono ora Horizon Europe, Euratom e Digital Europe. «I ricercatori e gli innovatori in Svizzera partecipano in qualità di beneficiari ai bandi di Horizon Europe, del programma Euratom e del DEP.» (SBFI)
2026: Ripresa della partecipazione all’infrastruttura di ricerca ITER a partire dal 1° gennaio 2026
2027: Partecipazione a Erasmus+ previa decisione di finanziamento delle Camere federali
2027/28: L’associazione provvisoria dura al massimo fino al 31 dicembre 2028. Qualora il pacchetto Svizzera-UE non venisse approvato, sono da prevedersi conseguenze. Tuttavia, anche in caso di approvazione potrebbero verificarsi delle sorprese. Secondo il Consiglio federale, nell’ambito dei programmi dell’UE non sarebbero ammesse misure compensative; tra queste non rientra nemmeno un protocollo istituzionale. Tuttavia, l’associazione è valida solo fino al 2028 e non vi è alcuna garanzia per la generazione di programmi successiva.
CONTESTO
Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) è l’università più prestigiosa dell’Europa continentale e figura tra le sette migliori al mondo. Classifica di Top Universities 2025: 1. Massachusetts Institute of Technology (USA), 2. Imperial College London (Regno Unito), 3. Stanford University (USA), 4. Università di Oxford (Regno Unito), Università di Harvard (USA), Università di Cambridge (Regno Unito), 7. ETH di Zurigo (Svizzera). Al 22° posto segue l’Università Tecnica di Monaco, la prima università dell’UE. (Top Universities)
Il networking è parte integrante di un polo di ricerca e innovazione di successo, anche senza accordo con l’UE. Luciana Vaccara, presidente di Swissuniversities, fornisce alcuni dati al riguardo: «La metà di tutti i professori delle università è di origine straniera. Nelle scuole universitarie professionali la percentuale è del 30 per cento. Oltre il 70 per cento dei dottorandi in matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia non possiede un passaporto svizzero. Lo stesso vale per la metà di tutti i fondatori di start-up.» (Tages-Anzeiger prima dell’iniziativa dei 10 milioni)
Tra gli stranieri e gli studenti stranieri, i posti di studio presso i Politecnici federali (ETH) sono sempre più ambiti. Zurigo: dal 16% (2000) ad almeno il 40% (oggi). Losanna: dal 28% (2000) al 60% (oggi). Nel 2024 la cassa federale destinerà 3,2 miliardi di CHF (finanziamento di base e contributi alla ricerca) al settore dei Politecnici federali (che comprende l’Istituto Paul Scherrer, l’Empa, l’Eawag e il WSL). Eppure le tasse universitarie presso i Politecnici federali (ETH) sono molto convenienti rispetto a quelle delle migliori università britanniche. Per questo motivo, per gli studenti non svizzeri sono state triplicate, passando da 1'460 a 4'380 CHF all’anno. Sono comunque inferiori a quelle dell’Università Tecnica di Monaco, che richiede fino a 12'000 euro all’anno a studenti provenienti da paesi terzi come la Svizzera. (Nebelspalter)
Il pacchetto di accordi Svizzera-UE, in base all’articolo 7b del protocollo di modifica dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, imporrebbe le stesse tasse sia per gli studenti nazionali che per quelli stranieri – in linea con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva sui cittadini dell’Unione. Le università svizzere dovrebbero quindi abolire nuovamente le tasse universitarie maggiorate per gli studenti stranieri. Ciò dovrebbe renderle ancora più interessanti. Di conseguenza, aumenterebbero i costi per la Confederazione, poiché il Consiglio federale ha promesso alle università una compensazione per le loro perdite. Lo sottolinea anche lo studio di Ecoplan: «L’attrattiva per gli studenti dell’UE/AELS potrebbe aumentare con l’abolizione delle tasse più elevate.» «Effetti dinamici» potrebbero ripercuotersi in particolare sui centri di studio e di ricerca che presentano già una forte percentuale di stranieri (Ecoplan, pagg. 7 e 92).
DIBATTITO POLITICO
Qual è l’importanza globale dei programmi «Horizon Europe»?
I critici lamentano che si investano troppe risorse finanziarie e di tempo solo per il processo di candidatura. L’idea giusta, un ambiente di ricerca interconnesso e investitori adeguati potrebbero portare all’obiettivo molto più rapidamente. Oliver Zimmer, professore di lunga data di Storia europea moderna a Oxford, originario di Thalwil e direttore di ricerca presso il CREMA di Zurigo, nel suo volume di saggi «Bruxelles, semplice?»: «La scienza non inizia con la competizione per beni posizionali, ma con un’idea nuova. La sua rovina sono le strutture burocratiche e gerarchiche. Il suo elisir, che sposta gli orizzonti, è la libertà.»
I sostenitori sottolineano che «Horizon Europe» sia uno dei programmi di ricerca più importanti. Proprio la Svizzera, con i prestigiosi politecnici di Zurigo e Losanna, avrebbe ottime possibilità di ottenere le ambite sovvenzioni. Grazie alla piena associazione, università, start-up e aziende potrebbero anche contribuire a lanciare e guidare importanti progetti internazionali. Il Movimento Europeo Svizzera, che persegue l’adesione della Svizzera all’UE, nella sua risposta alla consultazione afferma: «<Horizon Europe> è il più grande programma di finanziamento della ricerca a livello mondiale e il motore centrale della politica europea in materia di conoscenza e innovazione. La Svizzera dispone di un sistema di eccellenza riconosciuto a livello internazionale nel campo della ricerca e dell’istruzione, con università di spicco, PMI innovative, spin-off di successo e una stretta interazione tra scienza, economia e settore pubblico. Una futura piena associazione a <Horizon Europe> rappresenta quindi un investimento importante per il futuro e deve essere realizzata il più rapidamente possibile.»
Quali sarebbero le conseguenze dell’approvazione o della bocciatura del pacchetto Svizzera-UE?
I critici ritengono che la partecipazione a «Horizon» sia in ogni caso uno strumento di pressione. A seguito dell’interruzione dei negoziati nel 2021, la Svizzera è stata immediatamente esclusa dalla partecipazione. Non vi è alcuna garanzia che ciò non si ripeta in caso di approvazione del pacchetto, sebbene, secondo il trattato, le misure compensative possano essere imposte solo nell’ambito degli accordi sul mercato interno. Inoltre, la Svizzera sarebbe associata a tutti i programmi solo per alcuni anni, poiché il Consiglio federale non ha ottenuto alcuna garanzia per i programmi successivi. Lo storico dell’economia Tobias Straumann: «Abbiamo una rete anche senza partecipare ai progetti di ricerca dell’UE; la cooperazione in team è sempre possibile. In alcuni casi, i team ricevono addirittura più fondi quando gli europei nell’UE e i colleghi svizzeri in Svizzera presentano contemporaneamente domanda di finanziamento». Se il Politecnico federale di Zurigo (ETH) dovesse effettivamente avere un problema di reclutamento, «dovrebbe semplicemente cercare nuove soluzioni». (NZZ)
Di opinione completamente diversa è Astrid Epiney, costituzionalista tedesca a Friburgo. Dalla sua perizia per Swissuniversities sull’«Iniziativa dei 10 milioni»: «Per quanto riguarda specificamente i programmi di scambio e la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE (in particolare Horizon Europe), è prevedibile che una denuncia dell’accordo sulla libera circolazione delle persone comporterebbe l’esclusione della Svizzera. Va ricordato a questo proposito che l’attuale partecipazione della Svizzera è solo provvisoria e limitata nel tempo: nell’ambito degli «Accordi bilaterali III» è prevista la conclusione di un accordo specifico sulla partecipazione della Svizzera a diversi programmi dell’UE (il cosiddetto Accordo sui programmi dell’UE, EUPA, che tra l’altro contiene una clausola di recesso generale nell’art. 20 cpv. 1).» (Swissuniversities)
ACCORDO (provvisorio dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2028; estratto)
La Confederazione Svizzera, di seguito «Svizzera», da una parte, e
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, di seguito denominate congiuntamente «Unione», da un lato,
di seguito denominate «Parti contraenti»,
ribadendo l’elevata priorità che attribuiscono alle relazioni speciali tra l’Unione, i suoi Stati membri e la Svizzera, fondate sul vicinato, sui valori comuni e sull’identità europea,
(9 di 35 considerandi)
basandosi sugli obiettivi comuni e sugli stretti legami tra le Parti contraenti derivanti dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera nel settore della fusione nucleare controllata e della fisica dei plasmi, firmato a Bruxelles il 14 settembre 1978, dell’accordo quadro di cooperazione scientifico-tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles e a Berna l’8 gennaio 1986, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera sull’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per l’ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, stipulato a Bruxelles il 28 novembre 2007, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera relativo all’applicazione della Convenzione sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale per l’energia da fusione ITER ai fini della realizzazione congiunta del progetto ITER, della Convenzione sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione internazionale per l’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, e dell’accordo tra il governo del Giappone e l’Euratom per la realizzazione congiunta delle attività dell’approccio più ampio nel settore della ricerca sull’energia da fusione nel territorio della Confederazione Svizzera, stipulati a Bruxelles il 28 novembre 2007, nonché dall’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera relativo all’associazione della Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e al programma della Comunità europea dell’energia atomica per la ricerca e la formazione a integrazione di «Orizzonte 2020», nonché alla partecipazione della Confederazione Svizzera alle attività ITER di «Fusion for Energy», stipulato a Bruxelles il 5 dicembre 2014,
considerando che la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito «Euratom») ha concluso la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per l’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «Convenzione ITER»), la Convenzione sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione internazionale per l’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «Convenzione sui privilegi e le immunità per l’ITER») e l’accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio più ampio nel settore della ricerca sull’energia da fusione (di seguito «accordo sull’approccio più ampio»),
vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio relativa alla costituzione dell’impresa comune europea per l’ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, nonché alla concessione di agevolazioni a favore della stessa,
riconoscendo il desiderio comune delle parti contraenti di sviluppare ulteriormente, rafforzare, stimolare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in merito alle misure relative all’ITER sulla base dell’uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale dei vantaggi, nonché dei diritti e degli obblighi,
tenendo conto degli sforzi compiuti dall’Unione per assumere un ruolo di leadership e unire le forze con i propri partner internazionali al fine di affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione delle Nazioni Unite per le persone, il pianeta e la prosperità intitolato «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»,
desiderando concludere un accordo a lungo termine sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione, che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,
(…)
considerando che una stretta relazione tra la Svizzera e l’Unione è vantaggiosa per le Parti contraenti, nell’intento di creare un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti contraenti, con condizioni chiare per la partecipazione della Svizzera ai programmi e alle attività dell’Unione, nonché un meccanismo volto a facilitare tale partecipazione a singoli programmi o attività dell’Unione, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il presente accordo disciplina la partecipazione della Svizzera a programmi o attività dell’Unione, o a parti di essi, che le sono aperti e che sono elencati in un protocollo allegato al presente accordo.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo, per
a) «atto di base»
i) un atto giuridico – ad eccezione di una raccomandazione o di un parere – emanato da uno o più organi dell’Unione per l’istituzione di un programma, che costituisce la base giuridica per una misura e per l’esecuzione della corrispondente spesa iscritta nel bilancio dell’Unione o per l’esecuzione della garanzia di bilancio o della misura di sostegno finanziario sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresi eventuali emendamenti e atti giuridici pertinenti di un organo dell’Unione volti a integrare o attuare tale atto giuridico, ad eccezione degli atti relativi all’adozione dei programmi di lavoro, oppure
ii) un atto giuridico – ad eccezione di una raccomandazione o di un parere – di una o più istituzioni dell’Unione che istituisca un’attività finanziata dal bilancio dell’Unione che non sia un programma, comprese eventuali modifiche e atti giuridici pertinenti di un’istituzione dell’Unione volti a integrare o attuare tale atto giuridico, ad eccezione degli atti giuridici relativi all’adozione dei programmi di lavoro;
b) «accordo di finanziamento»: qualsiasi accordo relativo a un programma o a un’attività dell’Unione, elencato nei protocolli del presente accordo e al quale partecipa la Svizzera, finalizzato all’attuazione del finanziamento dell’Unione, quali accordi di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro di partenariato finanziario, accordi di finanziamento e accordi di garanzia;
c) «altre disposizioni relative all’attuazione del programma o dell’attività dell’Unione»: le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «regolamento finanziario») relativo al bilancio generale dell’Unione, nel programma di lavoro, negli inviti a presentare proposte o in altre procedure di appalto dell’Unione;
d) «Unione»: l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica, o entrambe;
e) «procedura di aggiudicazione dell’Unione»: una procedura per l’assegnazione di fondi dell’Unione avviata dall’Unione o da persone o organismi incaricati dell’esecuzione dei fondi dell’Unione;
f) «soggetto giuridico svizzero»: qualsiasi tipo di soggetto giuridico, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi altro tipo di soggetto giuridico, che possa partecipare alle attività di un programma o di un’azione dell’Unione in conformità con l’atto di base e che sia residente in Svizzera o abbia sede in Svizzera ai sensi del diritto svizzero. (…)
Art. 6 Partecipazione della Svizzera alla gestione di programmi o attività (10/50)
(1) Fatti salvi gli aspetti riservati agli Stati membri o relativi a programmi o attività dell’Unione, o a parti di essi, ai quali la Svizzera non partecipa, i rappresentanti o gli esperti della Svizzera, oppure gli esperti designati dalla Svizzera, possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati, riunioni di gruppi di esperti o altre riunioni simili alle quali partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri o esperti da essi designati e che la Commissione europea organizza per l’attuazione e la gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, ai quali la Svizzera partecipa ai sensi dell’articolo 3, o che sono istituiti dalla Commissione europea ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione relativo a tali programmi o attività dell’Unione o a parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Svizzera o gli esperti da essa designati non sono presenti durante le votazioni. La Svizzera viene informata dell’esito delle votazioni. (…)
Art. 7 Condizioni finanziarie
(1) La partecipazione della Svizzera o di soggetti giuridici svizzeri a programmi o attività dell’Unione, o a parti di essi, è subordinata al versamento da parte della Svizzera di un contributo finanziario alle corrispondenti risorse finanziarie del bilancio dell’Unione.
(2) Il contributo finanziario è costituito dalla somma di:
a) un contributo operativo e
b) un canone di partecipazione.
(3) Il contributo finanziario è versato sotto forma di pagamento annuale in una o più rate.
(4) Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adeguamenti retroattivi, salvo in caso di sospensione ai sensi dell’articolo 19. In caso di sospensione ai sensi dell’articolo 19, la quota di partecipazione viene adeguata in funzione del contributo operativo. A partire dal 2028, il comitato misto può adeguare l’importo della quota di partecipazione.
(5) Il contributo operativo copre le spese operative e di sostegno e si aggiunge, sia agli stanziamenti per impegni che agli stanziamenti per pagamenti, agli importi previsti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per i programmi o le attività dell’Unione o parti di essi e che, se del caso, sono incrementati dalle entrate esterne con destinazione specifica definite in un protocollo allegato al presente accordo, che non derivano da contributi finanziari di altri donatori a programmi e attività dell’Unione.
(6) Il contributo operativo si basa su una chiave di ripartizione definita come il quoziente tra il prodotto interno lordo (di seguito «PIL») della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato. I dati utilizzati a tal fine relativi al PIL a prezzi di mercato delle parti contraenti sono gli ultimi dati disponibili al 1° gennaio dell’anno in cui viene effettuato il pagamento annuale, secondo i dati forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, tenendo debitamente conto dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Qualora il suddetto accordo non fosse più in vigore, il PIL della Svizzera è quello calcolato sulla base dei dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
(7) Il contributo operativo si basa sull’applicazione della chiave di ripartizione agli stanziamenti per impegni originariamente previsti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per l’anno in questione, destinati al finanziamento dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, ai quali la Svizzera partecipa, con l’aumento descritto al paragrafo 5.
(8) Il contributo di partecipazione di cui al paragrafo 2 ammonta, negli anni dal 2025 al 2027, ai seguenti valori:
– 2025: 2,5 %
– 2026: 3 %
– 2027: 4 %.
(9) La Commissione europea fornisce alla Svizzera, su richiesta, informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria, quali contenute nei documenti di bilancio, contabili, di rendicontazione, di prestazione e di valutazione, fornite alle autorità di bilancio e di discarico dell’Unione in merito ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi, ai quali la Svizzera partecipa. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione e della Svizzera, fatte salve le informazioni che la Svizzera ha diritto di ricevere ai sensi dell’articolo 12.
(10) Tutti i contributi finanziari della Svizzera o i pagamenti dell’Unione, nonché il calcolo degli importi da versare o da ricevere, sono espressi in euro.
(11) Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite in dettaglio nei relativi protocolli allegati al presente accordo, nonché nell’allegato al presente accordo recante le norme di applicazione delle disposizioni finanziarie. (…)
Art. 12 Lotta contro le irregolarità,
frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (16/50)
(1) La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito «OLAF») sono autorizzati a svolgere, nell’ambito dell’attuazione del presente accordo e dei relativi protocolli, indagini amministrative, compresi controlli e verifiche in loco, sul territorio della Svizzera. Tali indagini sono condotte secondo le condizioni previste dagli atti giuridici vigenti di una o più istituzioni dell’Unione. Nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio della Svizzera, il personale e gli organismi investigativi dell’Unione agiscono in conformità con il diritto svizzero.
(2) Le autorità svizzere competenti informano la Commissione europea o l’OLAF entro un termine ragionevole di qualsiasi circostanza o sospetto di cui siano venute a conoscenza in merito a irregolarità, frodi o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione, connesse all’attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli.
(3) I controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati nei locali di qualsiasipersona fisica o giuridica residente o stabilita in Svizzera che riceva fondi dell’Unione, nonché presso qualsiasi terzo coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione, residente o stabilito in Svizzera.
(4) I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta collaborazione con l’autorità svizzera competente in materia di audit, la quale viene informata con adeguato anticipo in merito all’oggetto, finalità e base giuridica dei controlli e delle verifiche, affinché le autorità svizzere competenti possano fornire il proprio sostegno. A tal fine, i funzionari delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
(5) Su richiesta delle autorità svizzere, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente alla Commissione europea o all’OLAF.
(6) I funzionari della Commissione europea e dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti, compresi i dati informatici, relativi alle operazioni in questione e necessari per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. In particolare, essi possono copiare i documenti pertinenti.
(7) Qualora persone, soggetti giuridici o altri terzi si oppongano a un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative nazionali, affinché queste possano svolgere i propri compiti di controllo e verifica in loco. Tale assistenza comprende l’adozione di misure cautelari adeguate previste dal diritto nazionale, in particolare al fine di garantire la conservazione delle prove.
Art. 20 Denuncia (23/50)
(1) Una parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente.
(2) Il presente accordo cessa di avere efficacia sei mesi dopo il ricevimento della notifica scritta di cui all’articolo 1.
(3) Qualora il presente accordo venga denunciato ai sensi del presente articolo, le parti convengono quanto segue:
a) i progetti o le misure per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore e prima della denuncia del presente accordo proseguono fino al loro completamento secondo le condizioni del presente accordo;
b) il contributo finanziario annuale a un programma o a un’attività dell’Unione per l’anno N, in cui l’accordo viene denunciato, viene versato integralmente conformemente all’articolo 7 del presente accordo e a tutte le disposizioni pertinenti contenute nel protocollo corrispondente. Qualora si applichi il meccanismo di adeguamento, il contributo operativo al programma o all’attività in questione per l’anno N sarà adeguato conformemente all’articolo 8 del presente accordo. Per i programmi o le attività dell’Unione ai quali si applicano sia il meccanismo di adeguamento sia il meccanismo di correzione automatico, il relativo contributo operativo per l’anno N viene adeguato ai sensi dell’articolo 8 del presente accordo e corretto ai sensi dell’articolo 9 del presente accordo. Per i programmi o le attività dell’Unione ai quali si applica solo il meccanismo di correzione, il relativo contributo operativo per l’anno N viene corretto ai sensi dell’articolo 9 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N come parte del contributo finanziario a un programma o a un’attività non viene né adeguata né corretta;
c) in caso di applicazione del meccanismo di adeguamento, i contributi operativi a un programma o a un’attività dell’Unione per gli anni in cui il presente accordo era in vigore, successivi all’anno in cui il presente accordo è stato denunciato, sono adeguati ai sensi dell’articolo 8. Per i programmi o le attività dell’Unione ai quali si applicano sia il meccanismo di adeguamento sia il meccanismo di correzione automatica, tali contributi operativi sono adeguati ai sensi dell’articolo 8 e corretti automaticamente ai sensi dell’articolo 9. Per i programmi o le attività dell’Unione ai quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, il relativo contributo operativo viene corretto automaticamente ai sensi dell’articolo 9.
(4) Fatto salvo il paragrafo 3, la partecipazione della Svizzera a un programma d’azione dell’Unione nel settore della sanità può essere denunciata nei casi previsti dall’articolo 16 dell’accordo sulla sanità.
(5) Fatto salvo il paragrafo 3 e nonostante eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente accordo, la partecipazione della Svizzera a un programma d’azione dell’Unione nel settore della sanità cessa il giorno in cui l’accordo sulla sanità cessa di avere efficacia.
(6) Le parti contraenti regolano di comune accordo tutte le altre conseguenze derivanti dalla denuncia del presente accordo.
ALLEGATO
Protocollo 1
Parte I: Disposizioni generali (29/50)
Art. 1 Programmi a cui partecipa la Svizzera
(1) La Svizzera partecipa, in qualità di paese associato, ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi, istituiti con i seguenti atti di base, e vi contribuisce:
a) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce «Orizzonte Europa», il programma quadro di ricerca e innovazione, e ne stabilisce le norme di partecipazione e di diffusione dei risultati, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (di seguito «programma Orizzonte Europa»), attuato mediante il programma specifico di cui alla decisione del Consiglio (UE) 2021/764 del 10 maggio 2021 che istituisce il programma specifico per l’attuazione di «Orizzonte Europa», il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE, nella versione attualmente in vigore, e con un contributo finanziario dell’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia ai sensi del regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia;
b) il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativo al programma della Comunità europea dell’energia atomica per la ricerca e la formazione (2021-2025), a integrazione del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» e che abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (di seguito «programma Euratom»), nella sua versione attuale;
c) Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma «Europa digitale» e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (di seguito «programma “Europa digitale”»), nella sua versione attuale;
d) il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione e la formazione, gioventù e sport, e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (di seguito «programma Erasmus+»), nella sua versione attuale. (…)
Art. 6 Reciprocità (33/50)
I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare, conformemente alla legislazione svizzera, a programmi, progetti, misure, attività o altre iniziative della Svizzera, o a parti di essi, che siano equivalenti a quelli del programma «Orizzonte Europa» e del programma Euratom.
L’allegato al presente protocollo contiene un elenco non esaustivo dei programmi, progetti, misure, attività o altre iniziative della Svizzera, o di parti di essi, equivalenti a quelli del programma «Orizzonte Europa» e del programma Euratom.
Il finanziamento da parte della Svizzera di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alla normativa svizzera applicabile in materia di attuazione di programmi, progetti, misure, attività o altre iniziative nel settore della ricerca e dell’innovazione, o di parti di essi. Qualora non vengano messi a disposizione fondi, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con mezzi propri.
Elenco dei programmi, progetti,
misure e attività della Svizzera o di parti di essi (40/50)
(1) Il seguente elenco non esaustivo comprende i programmi, i progetti, le misure e le attività della Svizzera, o parti di essi, considerati equivalenti al programma «Orizzonte Europa» e al programma Euratom:
‒ BRIDGE Proof of Concept
‒ Finanziamento di progetti del FNS
– SNF Salute e benessere
– SNF MARVIS
– Programma «International Co-Investigator Scheme» del FNS
‒ Centri nazionali di competenza nella ricerca (NCCR) del FNS
‒ Ambizione
‒ Spark
‒ Programmi di finanziamento dell’UFT
‒ Laboratorio scientifico permanente per la simulazione e la scienza basata sui dati presso il CSCS (User Lab)
‒ Swiss Data Science Center
‒ Centro svizzero per il plasma / Swiss Fusion Hub
‒ Swiss Light Source (SLS)
‒ Swiss Spallation Neutron Source (SINQ)
‒ Sorgente di muoni SμS
‒ Infrastruttura svizzera di ricerca per la fisica delle particelle (CHRISP)
‒ Laser a elettroni liberi a raggi X svizzero (SwissFEL)
‒ Linea di luce svizzero-norvegese (SNBL)
‒ Iniziativa SwissChips
‒ Swiss Twins (…)
QUADRO GIURIDICO
Ancor prima del voto sull’UE, il 10 novembre 2025 è entrato in vigore l’accordo di programma, che consente un’associazione retroattiva a Horizon Europe a partire dal 1° gennaio 2025. L’associazione retroattiva si basa sull’art. 7b della Legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOG) (Fedlex). In base a tale disposizione, «il Consiglio federale può decidere o concordare applicazioni provvisorie senza l’approvazione dell’Assemblea federale, qualora ciò sia necessario per tutelare interessi importanti della Svizzera e in caso di particolare urgenza». L’associazione provvisoria è legata all’approvazione o alla bocciatura del pacchetto Svizzera-UE.
Il Prof. em. Dr. iur. Paul Richli, nel suo «Parere giuridico sul significato costituzionale del pacchetto di accordi Svizzera-UE» commissionato dall’Istituto per la politica economica svizzera, afferma: «L’accordo sui programmi (EUPA) garantisce alle università svizzere l’accesso, da un lato, al programma Horizon 2021-2027 e, dall’altro, al programma di formazione Erasmus+ fino al 2027. Ciò che salta all’occhio è che nell’allegato non vi sono basi giuridiche relative ai futuri programmi di finanziamento.» (pag. 144) E ancora: «A conti fatti, la Svizzera ha perso l’occasione di assicurarsi la partecipazione a programmi futuri, in particolare ai programmi che daranno seguito a Orizzonte 2021-2027. In questo modo, forse fornisce addirittura all’UE una leva che questa può utilizzare per esercitare pressioni sulla Svizzera, in cambio dell’ammissione a nuovi programmi dell’UE, al fine di far rispettare nuove richieste dell’Unione. La Svizzera rischia così che l’UE possa esercitare pressioni su di essa in futuro per il raggiungimento di obiettivi che esulano dagli accordi sul mercato interno. Ciò potrebbe portare a nuove discussioni, simili a quelle svoltesi negli ultimi anni.» (pag. 70)
Il polo di ricerca svizzero come strumento di pressione? La costituzionalista Astrid Epiney scrive inoltre nella perizia di Swissuniversities: «Sebbene dal punto di vista giuridico sarebbe possibile associare pienamente la Svizzera ai programmi in generale e a «Horizon Europe» in particolare, e concludere un accordo di questo tipo indipendentemente dalla configurazione delle altre relazioni tra Svizzera e UE, Non è tuttavia prevedibile che l’UE acconsenta rapidamente a ciò: dal punto di vista politico, ha ripetutamente sottolineato che la questione della partecipazione, in particolare al programma di ricerca, va considerata nel contesto delle relazioni generali tra Svizzera e UE; finché queste non saranno chiarite in un senso o nell’altro (partecipazione al mercato interno contro un altro tipo di relazione «flessibile», le cui caratteristiche andrebbero precisate), una partecipazione duratura della Svizzera in qualità di membro pienamente associato è fuori discussione.»
Per quanto riguarda i contributi finanziari: i metodi di calcolo del «contributo operativo» sono piuttosto poco chiari (art. 7, cpv. 6). La quota di partecipazione viene calcolata in percentuale del (poco trasparente) contributo operativo (comma 4) e viene aumentata progressivamente (comma 8). 2025: 2,5 %, 2026: 3 %, 2027: 4 %. «A partire dal 2028, il Comitato misto potrà adeguare l’importo della quota di partecipazione.» (comma 4)
Controlli dell’UE per la lotta alle frodi in Svizzera (art. 12): l’UE potrebbe effettuare controlli antifrode sul territorio svizzero. Le autorità svizzere dovrebbero informare la Commissione europea di ogni «circostanza o sospetto relativo a irregolarità». Tutte le persone che hanno ricevuto fondi dell’UE dovrebbero aspettarsi perquisizioni dei propri locali e dei propri dati informatici. «Su richiesta delle autorità svizzere», queste ultime potrebbero essere presenti durante i controlli dell’UE.
CONCLUSIONE
Alla generazione di programmi 2021-2027 seguirà quella 2028-2034. Nel messaggio del Consiglio federale si legge (pag. 604): «Un’associazione della Svizzera alle prossime generazioni di programmi è in linea di principio possibile e prevista, fatte salve le possibilità di partecipazione definite dall’UE per i paesi terzi. Le ripercussioni finanziarie di queste future partecipazioni sono tuttavia ancora caratterizzate da notevoli incertezze. Pertanto, i contributi obbligatori a partire dal 2028 vengono proiettati ipotizzando un tasso di inflazione dell’1% e l’eliminazione degli sconti per Euratom e ITER.» Questa affermazione vaga è confermata dal professore di diritto costituzionale Paul Richli nella sua perizia (pag. 70): «La Svizzera non ha alcun diritto legale di partecipare ai nuovi programmi. L’UE può quindi respingere le richieste di partecipazione della Svizzera. Non è nemmeno sancito che essa debba avere un diritto legale alla parità di trattamento rispetto ad altri Stati terzi.» Oltre ai contributi obbligatori, tutto è possibile?
Non sembrano esserci contributi obbligatori da parte dell’UE per la partecipazione ai numerosi programmi svizzeri elencati nell’accordo. Tuttavia, all’«articolo 12 sulla reciprocità» si legge: «Se non vengono messi a disposizione mezzi finanziari, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con mezzi propri.»
La Svizzera come polo di ricerca riveste grande importanza nell’area dell’UE. Perché allora si continuano a sferrare colpi mirati in questo ambito? Che ci siano o meno accordi con l’UE, e in generale: se un referendum svizzero non fosse conforme alle norme dell’UE, in base alle esperienze passate ci si dovrebbe aspettare che la partecipazione al pacchetto Horizon e a Erasmus+ venisse negata a partire dalla prossima fase del programma. L’accordo provvisorio prevede inoltre un termine di preavviso di sei mesi. «Scienza aperta»? All’articolo 7, parte II dell’accordo si legge: «Le parti contraenti promuovono e sostengono nei propri programmi (…) reciprocamente le pratiche della scienza aperta.» Se l’Europa vuole presentarsi come continente della ricerca e dell’innovazione, i Paesi partecipanti e contribuenti dovrebbero poter sviluppare le proprie visioni in relativa tranquillità. Indipendentemente da come decida l’elettorato di un Paese con democrazia diretta. Dopo la Brexit, il Regno Unito è stato riammesso volentieri come associato.
DOMANDE AL CONSIGLIO FEDERALE
Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) è l’unico ateneo, ovvero università tecnica, dell’Europa continentale a figurare tra i primi 10 al mondo. Il sistema di formazione duale è un punto di forza unico della Svizzera. In che modo l’UE trae vantaggio dai nostri centri di ricerca e formazione e dalla partecipazione al pacchetto «Orizzonte»?
Ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo, «i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione» possono partecipare a «programmi, progetti, misure, attività o altre iniziative della Svizzera o di parti di essa che siano equivalenti a quelli del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom». L’UE deve versare alla Svizzera un contributo obbligatorio a tal fine, come avviene viceversa?
I posti di studio presso gli istituti di ricerca e formazione nel nostro Paese sono limitati. In caso di approvazione del pacchetto, come si potrebbero evitare discriminazioni nei confronti dei cittadini svizzeri?
Perché i programmi di ricerca, formazione e innovazione fanno parte del pacchetto contrattuale dell’UE, che ha un orientamento economico?
E perché il Consiglio federale non ha ottenuto alcuna garanzia riguardo alla partecipazione ai programmi successivi (ad esempio «Orizzonte» a partire dal 2028)?
Aprile 2026, ear