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Accordo sui trasporti terrestri

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ACCORDO SUL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE SU ROTA E SU STRADA: ACCORDO
SUL TRASPORTO TERRESTRE

DI COSA SI TRATTA

La Svizzera occupa una posizione centrale sull’asse nord-sud europeo. Con il nuovo Accordo sui trasporti terrestri (LandVA) il trattato del 1999 verrebbe aggiornato e arricchito di elementi istituzionali. Obiettivo dichiarato: coordinare ulteriormente il trasporto di merci e passeggeri su strada e su rotaia, in particolare liberalizzare il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. 

Se in futuro gli operatori internazionali individuassero delle lacune nell’orario a cadenza fissa svizzero, potrebbero far valere i propri diritti al riguardo. Questi dovrebbero essere gestiti dall’ente svizzero preposto all’assegnazione delle tracce «senza discriminazioni» (recepimento dinamico del diritto dell’UE). L’apertura dell’orario a cadenza regolare non dovrebbe interessare il trasporto di passeggeri e merci puramente nazionale. 

Per il trasporto merci su strada sono state negoziate le seguenti deroghe alla prassi dell’UE: Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), divieto di circolazione notturna e domenicale, limite massimo di 40 tonnellate, esclusione dei trasporti puramente nazionali effettuati da operatori stranieri (divieto di cabotaggio). Inoltre, è stato stabilito che la capacità stradale per il traffico di transito non dovrebbe essere aumentata. 

Gli obiettivi strategici di trasferimento modale – trasferire in modo sicuro una maggiore quantità di merci dalla strada alla ferrovia – non trovano attuazione nella nuova ATT. Per quanto riguarda la sicurezza, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) potrà continuare a partecipare attivamente alle decisioni dell’Agenzia ferroviaria europea (ERA) (Decision Shaping). Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato «pienamente adempiuto e in parte superato».

BUONO A SAPERSI

All’accordo LandVA, così come all’accordo LuftVA e all’accordo sull’elettricità, è allegato un protocollo sugli aiuti di Stato (vedi glossario). Entro cinque anni la Svizzera dovrà istituire un’autorità di controllo degli aiuti di Stato (art. 4, cpv. 3; vedi pagina 6). Tale organo ha funzioni consultive, di controllo e sanzionatorie e si attiene alla normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato. Non sono ammesse sovvenzioni o aiuti statali che possano provocare distorsioni del mercato. «Attualmente non sono noti aiuti a favore del trasporto di persone e merci che rientrino nel campo di applicazione della LandVA», si legge nel messaggio del Consiglio federale (pag. 517). In generale, il servizio pubblico sul territorio nazionale dovrebbe esserne escluso.

In Svizzera, per il «servizio pubblico» si intende la fornitura di base di servizi di mobilità garantita dallo Stato. Grazie a treni, autobus, autopostali e battelli che circolano secondo orari regolari, è possibile raggiungere con estrema precisione sia le zone urbane che quelle più remote. Il servizio pubblico nel trasporto nazionale a lunga percorrenza, regionale e locale rimane di competenza esclusiva della Svizzera, come sottolineato sia nel rapporto esplicativo che nel messaggio del Consiglio federale; l’orario cadenzato e la sovranità svizzera sulle tracce ferroviarie hanno la precedenza sul trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. 

DIBATTITO POLITICO

Quali sarebbero, a lungo termine, le conseguenze dell’inserimento nel servizio ferroviario svizzero a cadenza regolare di «Cheaptrains» privati e stranieri (scheda informativa sul pacchetto Svizzera-UE)? Nelle sue spiegazioni, la Confederazione non ritiene affatto che la sovranità sulle tracce sia in pericolo. Anche i membri dell’Alleanza per l’ambiente ritengono, secondo le risposte alla consultazione, che un’apertura controllata non disturberebbe i sistemi. Diversa è invece l’opinione di Matthias Hartwich, presidente del Sindacato del personale dei trasporti SEV e di origine tedesca: «La Deutsche Bahn ha operato per trent’anni al limite delle proprie risorse per realizzare profitti. Ora tutto sta andando a pezzi.» Tutte le misure di liberalizzazione avrebbero portato a uno spostamento dei trasporti sulla strada (NZZ).

Quali pedaggi stradali verrebbero adeguati per il traffico di transito transalpino? La TTPCP per il trasporto merci internazionale, in base al nuovo accordo, si attesterebbe a una «media ponderata» di 325 franchi per 300 chilometri. Secondo Pro Alps, ex «Iniziativa delle Alpi», tale importo non rispecchia la realtà dei costi (risposta alla consultazione). Infatti, tale importo dovrebbe contribuire a finanziare il trasferimento sul ferro. Da tempo si discute in Parlamento su quale tipo di pedaggio sarebbe possibile applicare anche al crescente traffico di transito di passeggeri senza violare la libera circolazione delle persone. Il 25 settembre 2025 il Consiglio degli Stati approva (all’unanimità) l’introduzione di una tassa di transito per le autovetture straniere «senza soggiorno significativo sul territorio nazionale»; il 19 marzo 2026 segue il Consiglio nazionale (173 a 13). Il Partito Verde-Liberale (PVL) è contrario a un pedaggio alpino, poiché ciò rischierebbe di irritare l’UE (Tagesanzeiger). Il Consiglio federale, anch’esso critico, deve ora elaborarne l’attuazione. 

CONTESTO

L’orario a cadenza regolare delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) è unico al mondo per la sua complessità: dalla sua introduzione nel 1982 è stato costantemente perfezionato e collega con estrema precisione una topografia in parte montuosa. 

Gli elettori hanno contribuito a mettere sui binari la «Svizzera ferroviaria»: il 27 settembre 1992, la votazione popolare federale sulla costruzione della Nuova Trasversale Alpina (NTFA) è stata approvata con il 63,6% di voti favorevoli. Obiettivo del progetto del secolo: trasferire il traffico merci su rotaia, proteggere lo spazio alpino, rafforzare in modo sostenibile la trasversale europea nord-sud. Il 20 febbraio 1994 viene inoltre approvata l’iniziativa popolare federale per la «protezione della regione alpina dal traffico di transito» con il 51,9% di voti favorevoli – contro la raccomandazione del Consiglio federale.

La NTFA comprende tre gallerie di base: Lötschberg (inaugurazione 14 giugno 2007), San Gottardo (inaugurazione 1° giugno 2016), Ceneri (inaugurazione 4 settembre 2020). Costi: 23 miliardi di CHF.

Importanti collegamenti non sono ancora pronti a causa dei lavori di potenziamento delle infrastrutture. Germania: «Il potenziamento dei collegamenti della NTFA tra Mannheim e Basilea, concordato in un trattato internazionale con la Germania, è ancora molto lontano. Secondo le attuali previsioni, gli ultimi elementi dell’ampliamento saranno completati solo intorno al 2040/41» (SVI). Italia: l’Italia ha ricevuto 148 milioni di CHF e 133 milioni di CHF per le linee del Sempione e di Luino a condizione di garantire l’accesso alla NTFA. Nel 2020 è stato comunicato che l’incarico era stato portato a termine. Secondo un ingegnere specializzato, il ponte presso Porto Valtravaglia sul Lago Maggiore è a rischio di crollo (20 Min).

Grave incidente nella galleria di base del San Gottardo il 10 agosto 2023. Causa: rottura di una ruota dovuta al surriscaldamento termico su un vagone merci svedese. FFS Cargo, in qualità di gestore del treno merci, paga 150 milioni di CHF.

RELAZIONE ESPLICATIVA (estratto)

2.5.1 SINTESI (417/931) 

In quanto snodo dei trasporti sull’asse nord-sud in Europa, la Svizzera ha investito massicciamente in un’infrastruttura di trasporto efficiente e persegue una politica strategica di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. L’accesso al mercato dell’UE per il trasporto stradale e ferroviario è fondamentale per l’economia svizzera e per l’approvvigionamento del Paese. È quindi fondamentale garantire a lungo termine le specificità svizzere e l’accesso della Svizzera al mercato dell’UE. (…)

Nel corso dei negoziati con l’UE, l’Accordo sui trasporti terrestri (LandVA) è stato modificato e integrato in diversi punti, al fine di rafforzare, sviluppare ulteriormente e rendere a prova di futuro le relazioni tra la Svizzera e l’UE nel settore dei trasporti. Da un lato, i negoziati miravano a integrare nel LandVA i nuovi elementi istituzionali in quanto parte degli accordi sul mercato interno e a introdurre norme in materia di aiuti di Stato. D’altro canto, l’Accordo sui trasporti terrestri è stato aggiornato in alcuni punti, in particolare per definire misure volte a proteggere il trasporto pubblico nazionale nel contesto dell’apertura del mercato al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. A tal fine, nell’Accordo sono state inserite nuove deroghe per la Svizzera e sono state apportate precisazioni. L’introduzione di diverse importanti deroghe garantisce i risultati raggiunti dal sistema dei trasporti pubblici in Svizzera (servizio pubblico). Si tratta in particolare della priorità dell’orario a cadenza fissa svizzero, dell’obbligo di integrazione tariffaria per le imprese ferroviarie dell’UE e della garanzia a lungo termine delle prenotazioni delle tracce, compreso il trasporto merci. Quest’ultimo punto non era menzionato nel mandato. 

Il campo di applicazione e gli obiettivi del LandVA non sono stati modificati, ma solo precisati, e le deroghe esistenti (come il divieto di circolazione domenicale e notturna, il divieto di cabotaggio o il limite di peso di 40 tonnellate per il traffico pesante) sono state mantenute. Inoltre, la Svizzera è riuscita a negoziare ulteriori deroghe, in particolare la garanzia giuridica degli strumenti svizzeri per la pianificazione e la garanzia delle tracce. (…)

SCHEDA INFORMATIVA (estratto)

IN PRATICA

Due studentesse bernesi stanno pianificando da tempo un viaggio a Monaco di Baviera. Prendere l’aereo è fuori discussione per loro. Acquistano un biglietto presso Cheaptrain, una compagnia ferroviaria con sede in Germania che da poco offre la tratta Berna-Monaco di Baviera. Il treno parte in tarda serata, poiché la rete ferroviaria svizzera è già satura durante il giorno. In questo modo arrivano a Monaco solo dopo mezzanotte, ma il viaggio è economico e sul tratto svizzero è valido l’abbonamento «Halbtax».

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE (estratto; identico in tutti gli accordi)        

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

ARTICOLO 7

2. Gli atti giuridici dell’Unione a cui si fa riferimento nell’accordo e le disposizioni dell’accordo, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell’Unione, sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata prima o dopo la firma dell’accordo. 

ARTICOLO 10 Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

3. Qualora la controversia sollevi una questione relativa all’interpretazione o all’applicazione di una disposizione di cui all’articolo / paragrafo 2 e l’interpretazione di tale disposizione sia rilevante ai fini della risoluzione della controversia e necessaria per la sua decisione, il collegio arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Qualora la controversia sollevi una questione relativa all’interpretazione o all’applicazione di una disposizione che rientri nell’ambito di applicazione di un’eccezione all’obbligo di adeguamento dinamico di cui all’articolo 5, paragrafo 7, e la controversia non implichi l’interpretazione o l’applicazione di nozioni di diritto dell’Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.

PROTOCOLLO DI MODIFICA (estratto)

PREAMBOLO 

RIBADENDO l’importanza dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di persone per ferrovia e su strada, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito «l’accordo»),

DESIDEROSE di promuovere il trasporto di persone e merci su strada e su rotaia tra le Parti contraenti nell’ambito di applicazione dell’Accordo,

RICONOSCENDO le misure politiche adottate dalle Parti contraenti per trasferire il trasporto merci dalla strada alla ferrovia,

DESIDERANDO mantenere, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, un sistema di trasporto di alta qualità che fornisca servizi di trasporto merci e passeggeri efficienti, attraenti e affidabili, di fondamentale importanza per la popolazione e l’economia,

RICONOSCENDO la necessità di chiarire il diritto delle imprese ferroviarie di effettuare servizi transfrontalieri di trasporto ferroviario di passeggeri, compreso il diritto di di far salire i passeggeri in qualsiasi stazione lungo una tratta transfrontaliera e di farli scendere in un’altra, anche se tali stazioni si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente,

RICONOSCENDO che, fatte salve le norme vigenti in materia di concorrenza, il diritto dell’Unione applicabile non preclude che i raggruppamenti internazionali prestino servizi di trasporto transfrontalieri, compresi quelli costituiti in parte da servizi che operano secondo un orario regolare,

CONSAPEVOLI dell’importanza che riveste l’agevolazione della creazione di nuovi

servizi ferroviari transfrontalieri di trasporto passeggeri e, di conseguenza, al miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri tra le parti contraenti, pur garantendo che ciò non comporti effetti negativi per i passeggeri del traffico puramente nazionale in Svizzera,

CONSAPEVOLI dei vantaggi per i passeggeri che possono derivare dall’apertura del mercato alla prestazione di servizi ferroviari transfrontalieri di trasporto passeggeri, e quindi dell’importanza, tenuto conto delle deroghe concesse alla Svizzera, di garantire l’effettivo accesso all’infrastruttura ferroviaria e condizioni di parità per la prestazione di tali servizi,

RICONOSCENDO la tassa svizzera sul traffico pesante basata sulle prestazioni e l’obiettivo di garantire la compatibilità con i principi relativi alla riscossione dei pedaggi per i veicoli stradali nell’Unione;

RICONOSCENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Svizzera e l’Agenzia ferroviaria dell’Unione europea (ERA) sulla base dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2016/796 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1),

 

(LE PARTI CONTRAENTI) HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 Modifica dell’accordo

(1) L’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

2. Il presente accordo si applica al trasporto ferroviario transfrontaliero di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato transfrontaliero. Esso non si applica al trasporto ferroviario di passeggeri puramente nazionale nel traffico a lunga percorrenza, regionale e locale svizzero. Esso non si applica alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente nel trasporto urbano, suburbano o regionale su reti locali e regionali autonome per servizi di trasporto su infrastrutture ferroviarie o su reti destinate esclusivamente alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario urbano o suburbano.

(2) All’articolo 3, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il seguente trattino:

– «trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri»: un servizio di trasporto passeggeri in cui il treno attraversa il confine tra le Parti contraenti, compreso il diritto di far salire passeggeri in qualsiasi stazione lungo la tratta transfrontaliera e di farne scendere in un’altra, anche se tali stazioni si trovano nel territorio dell’altra parte contraente, purché lo scopo principale del servizio di trasporto sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate nel territorio di una parte contraente e stazioni situate nel territorio dell’altra parte contraente. (…) 

(6) L’articolo 24 è modificato come segue: 

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali stabiliti nel territorio di una delle Parti contraenti dispongono, ai fini della prestazione di servizi di trasporto transfrontalieri, dei diritti di transito e dei diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria nel territorio dell’altra Parte contraente alle condizioni previste dal diritto dell’Unione di cui all’allegato 1, sezione 4.

(b) È inserito il seguente comma:

1a. Ai fini dell’esecuzione di servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di prelevare passeggeri in qualsiasi stazione lungo la tratta transfrontaliera e farli scendere in un’altra, anche se tali stazioni si trovano nel territorio della stessa parte contraente, purché lo scopo principale del servizio di trasporto consista nel trasporto di passeggeri dal territorio di una parte contraente a quello dell’altra parte contraente. Su richiesta delle autorità competenti o delle imprese ferroviarie interessate, l’autorità di regolamentazione competente o le autorità di regolamentazione competenti stabiliscono se lo scopo principale del servizio di trasporto consista nel trasporto di passeggeri dal territorio di una parte contraente al territorio dell’altra parte contraente.

(7) È inserito il seguente articolo:

ARTICOLO 24 bis

Sono considerate deroghe ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del Protocollo istituzionale:

1. la possibilità di obbligare le imprese di trasporto passeggeri a partecipare all’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, ovvero a offrire ai passeggeri che utilizzano le reti di diverse imprese di trasporto pubblico un unico contratto di trasporto, purché le imprese rimangano competenti per la fissazione dei prezzi;

2. l’applicazione di strumenti svizzeri di gestione della capacità che, per determinati tipi di traffico, compresi il trasporto merci, il trasporto regionale di passeggeri e il trasporto a lunga percorrenza di passeggeri, che possono anche avere finalità transfrontaliere, consentono un numero minimo di tracce ferroviarie all’ora. Tali strumenti sono soggetti al principio di non discriminazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo. Le imprese che pianificano e gestiscono servizi transfrontalieri di trasporto ferroviario di passeggeri in Svizzera sono trattate come parti interessate nelle procedure di consultazione svizzere esistenti nell’ambito degli strumenti svizzeri di gestione della capacità;

3. la possibilità di dare priorità al trasporto passeggeri secondo l’orario cadenzato applicabile al traffico ferroviario su tutto il territorio svizzero. Il criterio di cui al primo comma è applicato in modo non discriminatorio nell’assegnazione delle tracce ferroviarie alle imprese che presentano richieste di tracce ferroviarie comparabili in termini di frequenza di traffico. (…)

4. il diritto di includere, nelle autorizzazioni e nelle concessioni rilasciate alle imprese ferroviarie e ai raggruppamenti internazionali, disposizioni non discriminatorie relative agli standard sociali, quali le condizioni salariali e di lavoro specifiche per località e settore in Svizzera; (…) 

(9) È inserito il seguente articolo: 

ARTICOLO 32a Esclusione di aumenti della capacità stradale

Sono considerate eccezioni ai sensi dell’articolo 5, capoverso 7, del Protocollo istituzionale la realizzazione di nuove infrastrutture finalizzate alla sicurezza stradale, come ad esempio la costruzione di un secondo tunnel stradale al San Gottardo, non costituiscono un aumento della capacità stradale e il mantenimento della capacità stradale ai livelli attuali non costituisce una limitazione quantitativa unilaterale.

(10) L’articolo 40 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 40 Misure da parte della Svizzera

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’articolo 37 e in vista degli aumenti del limite di peso previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un regime tariffario non discriminatorio per i veicoli a motore. Tale regime tariffario si basa in particolare sui principi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità di applicazione stabilite nell’allegato 10.

2. Le tariffe sono graduate in base a categorie determinate dalle emissioni dei veicoli. Su richiesta della Svizzera, il Comitato misto decide in merito a una graduazione per categorie basata interamente o parzialmente sul consumo.

3. La media ponderata delle tasse non supera i 325 SFR per i veicoli la cui massa complessiva ammessa a pieno carico, secondo il certificato di immatricolazione, non superi le 40 tonnellate e che percorrano un tragitto transalpino di 300 km. La tariffa per la categoria con il più alto grado di inquinamento non supera i 380 SFR.

4. Una parte delle tariffe di cui al paragrafo 3 può consistere in pedaggi per l’utilizzo di particolari infrastrutture alpine. Tale parte non può superare il 15 % delle tariffe stabilite al paragrafo 3.

5. Le ponderazioni di cui al paragrafo 3 sono determinate in base al numero di veicoli circolanti in Svizzera per ciascuna categoria. Il numero di veicoli per categoria è determinato sulla base di censimenti verificati dal Comitato misto. Il Comitato stabilisce la media ponderata sulla base di indagini condotte ogni due anni, al fine di tenere conto dell’evoluzione del parco veicoli circolante in Svizzera, nonché dell’andamento delle emissioni e dei consumi.

PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO (estratto)

ARTICOLO 3 Aiuti di Stato

1. Salvo diversa disposizione dell’accordo, gli aiuti di Stato o gli aiuti concessi mediante risorse statali dalla Svizzera o da uno Stato membro dell’Unione, di qualsiasi natura essi siano, che, favorendo determinate imprese o determinati settori di produzione, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti contraenti nell’ambito di applicazione dell’Accordo.

2. Sono compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno:

(a) gli aiuti di natura sociale concessi a singoli consumatori, purché siano concessi senza discriminazioni basate sull’origine delle merci;

(b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

(c) gli aiuti che rispondono alle esigenze di coordinamento dei trasporti o di compensazione di determinati servizi connessi alla nozione di servizio pubblico;

3. Possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno:

(a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita è eccezionalmente basso o in cui si registra una grave situazione di sottoccupazione;

(b) gli aiuti destinati a promuovere importanti progetti di interesse europeo comune o di interesse comune delle parti contraenti, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro dell’Unione o della Svizzera;

(c) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinati settori o

di determinate aree economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse delle Parti contraenti;

(d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti;

ARTICOLO 4 Monitoraggio

1. Ai fini dell’articolo 1, l’Unione, in conformità con la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri, e la Svizzera, in conformità con il proprio ordinamento costituzionale, vigilano sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nei rispettivi territori, conformemente al presente protocollo.

2. Ai fini dell’attuazione del presente protocollo, l’Unione mantiene un sistema di controllo degli aiuti di Stato conformemente agli articoli 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, integrati dagli atti giuridici dell’Unione in materia di aiuti di Stato e dagli atti giuridici dell’Unione relativi agli aiuti di Stato nel settore del trasporto di merci e 

di persone su rotaia e su strada, elencati nell’allegato II, sezione A, punto 1.

3. Ai fini dell’attuazione del presente protocollo, la Svizzera istituisce, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo, un sistema di controllo degli aiuti di Stato che garantisca in ogni momento un livello di controllo e di applicazione equivalente a quello applicato nell’Unione ai sensi del paragrafo 2, e mantiene tale sistema; il sistema comprende quanto segue: (…)

CONCLUSIONE

La liberalizzazione del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri è formulata in modo chiaro: «In futuro, le imprese ferroviarie dell’UE potranno gestire autonomamente collegamenti ferroviari transfrontalieri verso la Svizzera» (scheda informativa). Per la tratta interna dovrebbero adottare il sistema tariffario e salariale svizzero. Rimane vago, ad esempio, il numero di dipendenti che lavorerebbero sul territorio svizzero e le modalità di calcolo e controllo dei loro salari. 

Gli obiettivi di trasferimento del traffico sono menzionati più volte, anche nei preamboli. Tuttavia, nel protocollo di modifica mancano le strategie. Gli esperti di SBB Cargo e SBB Cargo International sono citati solo marginalmente nel pacchetto contrattuale. Grazie alla nuova ATT, la Svizzera potrebbe assumere un ruolo più attivo nell’Agenzia ferroviaria europea (ERA) – dal punto di vista finanziario, consultivo e del personale. Sarebbe possibile «una rappresentanza della Svizzera senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione» (relazione esplicativa). Tuttavia, le raccomandazioni dovrebbero essere anche politicamente volute e attuate nell’ambito dell’UE. Dopo l’incidente del San Gottardo, la Commissione indipendente d’inchiesta sulla sicurezza SUST formula «tre raccomandazioni di sicurezza all’attenzione dell’ERA» – senza ricevere alcuna presa di posizione (Cronologia dell’UFT). Il 9 ottobre 2025 l’UFT dispone infine misure con un termine di attuazione adeguato. Già il giorno successivo, il principale gestore di carri merci d’Europa, la VTG Rail Europe GmbH, e la MFD Rail GmbH presentano un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il 23 e il 31 dicembre 2025 si verificano a Elze e Raubling, in Germania, ulteriori incidenti a treni merci causati dalla rottura di una ruota (cfr. anche Rundschau del 4 febbraio 2026).

Secondo il trattato, la capacità stradale nel traffico transalpino non dovrebbe essere ulteriormente ampliata. Pro Alps, precedentemente Iniziativa delle Alpi, scrive nella risposta alla consultazione: «La tutela a livello di diritto internazionale dell’Iniziativa delle Alpi, ovvero del divieto di ampliamento delle strade di transito (Costituzione federale, art. 84, cpv. 3), è per noi fondamentale. Accogliamo con favore la nuova formulazione dell’art. 34a, secondo cui <la limitazione della capacità stradale all’entità attuale non è considerata una restrizione quantitativa unilaterale>». Cosa accadrebbe se, in caso di approvazione del pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera volesse applicare il pedaggio automobilistico ai viaggiatori in transito, come deciso dal Parlamento nel marzo 2026? La Confederazione risponde a questa domanda in modo ambivalente nei media. Tra le altre eccezioni previste dalla LandVA figurano: nessun gigaliner; i veicoli da 40 tonnellate dovrebbero continuare a rispettare il divieto di circolazione notturna e domenicale. Inoltre, anche in futuro le imprese di trasporto straniere non potrebbero effettuare trasporti esclusivamente nazionali (divieto di cabotaggio). 

Gli obiettivi europei di trasferimento modale, le strategie di sicurezza e le responsabilità nel trasporto merci ferroviario internazionale non sono oggetto dei trattati. Per misure ambientali si intende l’apertura della rete ferroviaria a «treni economici» internazionali come l’European Sleeper o il Flixtrain. Treni economici al posto dei voli low cost? Per questo si devono sacrificare il sofisticato orario cadenzato e un servizio pubblico equo in Svizzera? Esistono già possibilità di viaggio convenienti offerte dalle FFS in collaborazione con altre ferrovie statali, e queste rimarranno. Inoltre, Interrail continua a essere valido per tutte le età in tutta Europa.

Quali effetti potrebbe avere in futuro un accordo LandVA con elementi istituzionali? Benjamin Giezendanner, imprenditore dei trasporti e consigliere nazionale dell’UDC, lo sottolinea in un intervento: «L’accordo e il diritto dell’UE recepito in modo dinamico dispiegheranno appieno i loro effetti solo dopo la prossima concessione delle FFS (a partire dal 2029). Solo allora si vedrà cosa significano realmente questi contratti. Infatti, parallelamente, nell’ambito del programma «Trasporti 2045» stanno nascendo nuove capacità sulla rete ferroviaria: tracce aggiuntive, finanziate con miliardi provenienti dai fondi pubblici.»

DOMANDE AL CONSIGLIO FEDERALE

Se uno degli obiettivi del pacchetto Svizzera-UE è quello di trasferire le merci dalla strada alla ferrovia, perché la strategia relativa all’obiettivo di trasferimento non è stata concretizzata nell’accordo?

Mesi prima dell’inizio dei negoziati, il 10 agosto 2023, si verifica l’incidente al treno merci nella galleria di base del San Gottardo. Causa: rottura termica di una ruota su un vagone merci svedese. La linea rimane interrotta per mesi. Il danno, pari a oltre 150 milioni di CHF, è a carico di FFS Cargo. Perché la sicurezza dei treni merci dell’UE e le responsabilità dei detentori dei vagoni non sono oggetto del nuovo accordo di libero transito (ATT)? 

Perché SBB Cargo International non fa/non faceva parte del mandato?

Si intende promuovere il trasporto ferroviario di passeggeri: cosa accadrebbe se operatori come Flixtrain individuassero capacità residue o lacune nell’orario svizzero a cadenza regolare, manifestassero il proprio interesse e non venissero presi in considerazione? Quando un operatore di questo tipo potrebbe sentirsi «discriminato»? E con quali conseguenze per la Svizzera?

Se il divieto di aiuti di Stato non si applica affatto al traffico interno svizzero: perché allora è necessario un protocollo sugli aiuti di Stato relativo a questo accordo, compreso l’obbligo per la Svizzera di istituire un’autorità di vigilanza che controlli la compatibilità degli aiuti svizzeri con il mercato dell’UE?

Aprile 2026, ear